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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2011 alle ore 12:00.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2011 alle ore 18:19.
Banche e fondi, partecipazione italiana (articolo 7, comma 3). Si interviene sul comma 3, introducendo la clausola di compensazione finanziaria degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, compensazione cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
Banche e intermediari, pratiche scorrette nella stipula di mutui (articolo 36-bis). Viene introdotto nel testo il nuovo articolo 36-bia, "Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito". L'articolo è volto a qualificare come pratica commerciale scorretta il comportamento di banche, istituti di credito e di intermediari finanziari i quali, ai fini di stipula di un contratto di mutuo, obblighino i clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa erogato dal medesimo soggetto col quale il mutuo è stipulato.
Banche, misure per la stabilità (articolo 8, comma 4). Si interviene sul comma 4, eliminando il riferimento alla unità di voto dello stato di previsione del ministero dell'Economia su cui sono iscritte le risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, sul quale sono posti a carico gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla garanzia concessa dello Stato sulle passività delle banche italiane.
Base imponibile, emersione (articolo 11, commi da 1 a 4 e 4-bis e 10-bis). Si modifica il comma 1 prevedendo che la sanzione penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applica solo se si configurino le specifiche fattispecie previste dal Dlgs 74/2000 in ordine ai reati in materia di imposta sui redditi e sull'Iva. Si modificano anche i commi 2 e 3, prevedendo che i dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, oggetto di specifico obbligo di comunicazione da parte degli operatori del settore, devono essere archiviati nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. In rapporto alle modalità della citata comunicazione, si specifica che il provvedimento attuativo del direttore dell'agenzia delle Entrate sia adottato previa consultazione, tra l'altro, del Garante per la protezione dei dati personali. Viene inoltre specificato che l'obbligodi comunicazioneal fisco sia esteso alle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali e che il predetto provvedimento attuativo contenga pure adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (quattro anni). Si modifica poi il comma 4, precisando, per quanto riguarda le finalità delle predette informazioni, che esse potranno essere utilizzate dal Fisco anche per elaborare - con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento direttoriale - specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, non più dunque dei singoli contribuenti a rischio. Viene aggiunto poi il comma 4-bis in base al quale il Fisco è tenuto a trasmette annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione, a seguito dell'applicazione delle disposizioni in materia dei suddetti obblighi di comunicazione. Con il comma 10-bis invece si proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003.
Capitali scudati e tassazione strumenti finanziari (articolo 19) . Si riscrive l'articolo 19. La nuova norma interviene (commi 1-5) sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito. Gli estratti conto bancari nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali sono soggetti a una imposta fissa pari a: a) 34,20 euro se il cliente è persona fisica, con una esenzione (ai sensi della nota 3-bis del predetto articolo 13 modificata dal nuovo comma 2 dell'articolo in commento), qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000; b) 100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. I commi da 6 a 12 dell'articolo 19 (come modificati dall'emendamento del Governo) prevedono l'applicazione di un'imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale). Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita rispettivamente nella misura del 10 e del 13,5 per mille. Rispetto al testo originario del decreto-legge, la norma specifica l'ambito oggettivo di applicazione, che riguarda le sole attività finanziarie e non quelle patrimoniali (previste invece dallo scudo). I nuovi commi 13-17 prevedono quindi una imposta sul valore degli immobili situati all'estero. E' infine introdotta un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
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