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Questo articolo è stato pubblicato il 15 dicembre 2011 alle ore 12:00.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2011 alle ore 18:19.

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L'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissioneL'abc delle modifiche al decreto salva-Italia nell'esame in commissione

Clausola di finalizzazione (articolo 46). Una modifica al comma 1 introdotta dai relatori prevede la trasmissione alle Camere del decreto del ministro dell'Economia e finanze con il quale si dovrà provvedere all'individuazione del maggior gettito derivante dalle misure contenute nel decreto salva-Italia da riservare all'Erario, per un periodo di cinque anni. Un emendamento firmato da Fugatti e Bressa aggiunge il comma 1-bis con la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, richiamando la compatibilità con i rispettivi statuti ai fini dell'applicazione delle norme derivanti dal presente decreto legge, fatta eccezione delle disposizioni degli articoli 13, 14 e 28.

Concorrenza, incompatibilità (articolo 36, commi 2-bis e 2-ter). Sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter, che definiscono la tempistica per i casi di incompatibilità disciplinati dall'articolo (divieto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti). Il comma 2-bis prevede che i titolari di cariche incompatibili possono optare entro 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. Viene previsto che in caso di inerzia da parte degli organi competenti, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente. Il comma 2-ter reca la disciplina in sede di prima applicazione, fissando il termine per esercitare l'opzione in 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Contante, si alza la soglia dei pagamenti per cassa (articolo 12). Passa da 500 a mille euro la soglia massima dei pagamenti per cassa e l'importo massimo degli emolumenti (stipendi, pensione, compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti) che possono essere erogati in denaro contante e stabilendo che oltre tale limite gli emolumenti medesimi debbono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante. Si posticipa poi al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mille euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo. Con riferimento alla nuova soglia per l'utilizzo del contante viene inoltre introdotta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Viene inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mila euro al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Si posticipa di tre mesi il termine entro il quale le P.A. devono effettuare le operazioni di pagamento mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È stata inoltre eliminata la formula generica secondo la quale i pagamenti devono essere corrisposti con "strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali". Vengono inoltre ricomprese tra gli strumenti di pagamento elettronici - per stipendi, pensioni e compensi comunque corrisposti dalla P.A. centrale e locale e dai loro enti di importo superiore a 500 euro (ora mille) – anche le carte elettroniche istituzionali. Al fine di incentivare l'accredito delle pensioni su conti correnti (anche presso le Poste) è stata introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela. Viene inoltre precisato che le convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, finalizzate a dotare le pubbliche amministrazioni di POS (point of sale) a condizioni agevolate, devono essere stipulate con i prestatori di servizi di pagamento tramite la Consip (non con gli intermediari finanziari attraverso le associazioni di categoria). È stata peraltro abrogata la norma che prevedeva analoghe convenzioni da parte dei comuni, tramite l'Anci, e da parte delle Regioni. Tra le altre modifiche all'articolo 12, si prevede, tra i soggetti coinvolti nella convenzione che deve definire le caratteristiche del conto corrente di base, anche la Banca d'Italia, Poste e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. È stato inoltre previsto il conto di pagamento di base, in aggiunta al conto corrente di base. In caso di mancata stipula della convenzione nel termine previsto, le caratteristiche del conto corrente di base o del conto di pagamento di base vengono fissatecon decreto del Tesoro, sentita Bankitalia. Si specifica che con la convenzione sia stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso gli sportelli di una banca diversa da quella del proprietario della carta. Si chiarisce che la carta di debito prevista dal conto di base è gratuita. Si estende alle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, a Poste, al Consorzio Bancomat e alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento, in aggiunta all'Associazione Bancaria Italiana, il compito di definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. E si fissa al massimo dell'1,5% l'ammontare della commissione a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici. Con una modifica al comma 10 si introduce la previsione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Banca d'Italia per l'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico finalizzato alla valutazione dell'efficacia delle misure.

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