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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Sono un'impiegata nel settore terziario ed ogni mese il mio stipendio oscilla dai 1.100 ad 1.200 euro. Vorrei sapere, secondo le nuove disposizioni antiriciclaggio, se il mio datore di lavoro è obbligato a corrispondermi lo stipendio con stumenti di pagamento tracciabili ( assegno, bonifico, ecc.) oppure può continuare a pagarlo in contanti?
L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come recentemente modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento in contanti delineata nel caso sottoposto è quindi vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.
Il limite di 1.000 euro per i contanti vale anche per i versamenti e i prelevamenti sui c/c bancari o solo per i pagamenti? Se sì, vale anche per i soggetti privati? Nel caso specifico riguarda un privato che preleva contanti dalla sua carta di credito ed effettua poi dei versamenti mensili sul proprio c/c bancario per non sforare il fido.
L'art. 49, comma 1 Dlgs 231/2007, così come modificato dall'art. 12, comma 1, dl 6 dicembre 2011, n. 201 prevede il divieto di "trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro". Ciò che è pertanto sanzionato è il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito o di titoli al portatore, con importi pari o superiori a 1.000,00, tra soggetti diversi.
La ratio della normativa antiriciclaggio consiste nel prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio (diffusione di proventi originati da attività illecite o criminose) e di evasione fiscale.
Perciò, secondo l'art. 49, comma 1, vengono disciplinati, e se del caso sanzionati, solamente i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi e non in capo al medesimo soggetto.
Per quanto riguarda invece i prelevamenti o i versamenti (se provenienti dal medesimo soggetto prelevante) non vi sono limiti, salvo quelli applicati dall'intermediario finanziario di riferimento in caso di prelevamenti da sportello bancomat, e salvo, naturalmente, la provvista di cui si è a disposizione.
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