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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Per quanto riguarda la fattispecie sottoposta dal lettore, al fine di evitare contestazioni (la rilevazione della violazione) l'esercente l'attività commerciale dovrà essere in grado di dimostrare che la suddivisione dei pagamenti non intende eludere l'osservanza della predetta soglia. Conseguentemente dovrà fornire la prova che il "frazionamento" dei pagamenti (i molteplici acconti) rappresenta una prassi consolidata nel settore. In altre parole il "frazionamento" deve essere connaturato al tipo di operazione. Inoltre tale modalità di pagamento deve scaturire dal preventivo accordo tra le parti. Conseguentemente a tali fini è fondamentale che il pagamento di uno o più acconti risulti da un preventivo accordo tra le parti redatto per iscritto. In questo modo in caso di eventuale verifica il commerciante riuscirà a fornire la dimostrazione circa le reali intenzioni.

Gestisco un'azienda con 13 dipendenti e fino a poco tempo fa ho sempre pagato gli stipendi dei dipendenti in contanti. Alla luce delle nuove normative antiriciclaggio è obbligatorio pagare gli stessi con assegni o bonifici? Preciso che non tutti i singoli importi superano i mille euro.
L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come recentemente modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento in contanti delineata nel caso sottoposto è quindi vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.

Una torrefazione consegna ad un suo cliente barista il suo fabbisogno di caffè, zucchero e altri prodotti emettendo alla consegna relativa fattura che in questo esempio ammonta a 240 euro.
Ipotizziamo che le consegne avvengano il 2/1/2012 il 9/1/2012, il 16/1/2012, il 23/1/2012 e il 30/1/2012 cioè tutti i lunedì del mese di gennaio. Ritenete lecito in base all'art 12 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 che contestualmente all'ultima consegna il cliente decida di pagare tutte le fatture del mese di gennaio in contanti e quindi 1.200 euro poiché il pagamento è riferibile a 5 transazioni differenti?
La circostanza che il trasferimento di denaro sia relativo a cinque transazioni diverse dovrebbe esonerare il contribuente dall'utilizzo di strumenti di pagamento tracciati e quindi rendere possibile l'utilizzo del denaro contante anche se l'importo pagato supera 999,99 euro. Infatti, l'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 231/2007 prevede che la soglia massima debba essere verificata avendo riguardo al valore dell'operazione. Il problema sarà quindi quello di comprendere se le consegne effettuate in tempi diversi rispondano a un'effettiva esigenza dell'azienda ovvero costituiscano un modo per frazionare l'operazione (unica) ed aggirare il divieto previsto dalla legge. L'Uic (ora Uif) ha precisato, ad esempio, che l'effettuazione di una pluralità di pagamenti a scadenze prefissate costituisce il frutto di un'ordinaria dilazione del "debito". Pertanto se l'ordinaria dilazione di pagamenti scaturisce dal preventivo accordo tra le parti il pagamento frazionato è regolare anche se l'importo complessivo supera la soglia massima. Il caso sottoposto dal lettore è sicuramente diverso, tuttavia è possibile trovare una soluzione applicando il medesimo principio. Pertanto se il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione semplicemente per esigenze dell'azienda e l'effettuazione di un unico pagamento relativo alla cinque operazioni risulti da un preventivo accordo tra le parti il comportamento dovrebbe essere in linea di principio corretto. Tuttavia sia in considerazione delle sanzioni, sia per ragioni fiscali, è opportuno che i pagamenti sopra la predetta soglia vengano effettuati in ogni caso con strumenti diversi dal contante (assegni non trasferibili, bonifici, ecc.). Deve tra l'altro considerarsi che la redazione scritta di un preventivo accordo tra le parti appesantirebbe notevolmente la gestione amministrativa dell'azienda senza considerare, poi, la necessità di attribuire una data certa a tale accordo.

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