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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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L'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007, ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl n. 201 del 06 dicembre 2011, vieta invece il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori a 1.000 euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari ed assegni.
Pur perseguendo un analogo scopo, ovvero la lotta all'evasione e al riciclaggio di denaro frutto di illeciti tramite il controllo della circolazione di denaro in contante, le due norme concernono quindi fattispecie diverse: la prima garantisce un controllo sulla movimentazione di denaro contante da o verso Stati esteri, mentre la seconda limita i trasferimenti in contanti tra soggetti diversi.

Sono un pensionato di 70 anni e godo di una pensione Inpdap che mi viene accreditata sul mio conto corrente bancario. Non ho parenti con me e mi assiste una badante. Il 16 gennaio ho emesso un assegno dell'importo di 2.000 euro, ma la banca si è rifiutata di pagare l'importo in quanto superiore a 1.000 euro. La banca si è comportata correttamente?
La normativa antiriciclaggio non impone alcun limite quantitativo all'emissione di assegni bancari, postali o circolari. L'unica restrizione prevista dall'art. 49 del Dlgs 231/07, così come recentemente modificato dal Dl n. 201/2011, relativamente ad assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, consiste nell'obbligo di recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Non vi è inoltre alcuna preclusione alla riscossione in contanti del medesimo assegno circolare presso la banca che lo ha emesso, dal momento che il divieto, disposto dal citato art. 49 del Dlgs 231/07, al trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, non si applica ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane, ai sensi del comma 15 del medesimo articolo. Nel caso di specie, la banca è quindi tenuta a pagare la somma indicata nell'assegno, anche per importi che eccedono i 1.000 euro, al beneficiario indicato nel titolo stesso.

Devo pagare una fattura di un fornitore che ammonta a complessivi euro 2.700 e in fattura sono indicati i seguenti termini di pagamento: Euro 900 da pagare entro 30 giorni, euro 900 da pagare entro 60 giorni ed euro 900 da pagare entro 90 giorni. Posso pagare in contanti a tutte e tre le scadenze (considerando anche il fatto che le l'importo delle singole rate è inferiore a 1.000 euro e che le stesse risultano essere indicate in fattura)?
Il comportamento descritto dal quesito è corretto e non viola quanto previsto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 231/2007. Il chiarimento è stato fornito dall'Ufficio italiano cambi le cui funzioni oggi sono svolte dall'Uif. Secondo tale chiarimento il pagamento di una fattura rateale non costituisce violazione in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti. Inoltre la regolarità è dovuta anche al fatto che la rateazione scaturisce dal preventivo accordo delle parti.

Devo pagare la polizza vita che ha un costo semestrale di 700 euro. La compagnia di assicurazioni sostiene che l'importo annuale supera 1.000 euro e quindi non posso pagarla in contanti. Ha ragione la compagnia?
L'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007, ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl 201/2011, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori a 1.000 euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari ed assegni. La predetta norma vieta inoltre il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro tra soggetti diversi anche quando è effettuato con più pagamenti per importi inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota interpretativa prot. 6533 del 12 giugno 2008, ha tuttavia precisato che i pagamenti in contanti, singolarmente di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge ma cumulativamente di ammontare superiore, non rappresenterebbero operazioni illecite se il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (per esempio nel contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
Pertanto, se nel contratto di assicurazione è stato stabilito che il pagamento del premio assicurativo debba avvenire in rate semestrali dell'importo di 700 euro cadauna, tali pagamenti possono anche essere effettuati in contanti senza violare il divieto di cui all'art. 49 Dlgs. 231/2007.

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