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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Vorrei sapere se è leggittimo che una azienda privata chieda ai propri dipendenti di aprire un conto corrente per accreditare lo stipendio superiore a euro 1.200? La stessa può continuare a pagare gli stipendi ai propri dipendenti con assegni circolari?
L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come recentemente modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento in contanti delineata nel caso sottoposto è quindi vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.

Il direttore della banca dove ho il conto corrente mi ha terrorizzato dicendomi che da gennaio i prelievi in contanti sono limitati a 1.000 euro ogni dieci giorni lavorativi. Quindi vuol dire che posso prelevare per le mie necessità varie solo circa 2.000 euro al mese. Quale è il reale limite dell'uso del contante? Io ero convinto che 1.000 euro fosse il limite giornaliero.
E' innanzitutto opportuno chiarire che non vi è alcuna norma che limiti il prelievo di somme di denaro in contanti dal proprio istituto bancario. L'art. 49 del Dlgs n. 231/2007, ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl n. 201 del 06 dicembre 2011, vieta esclusivamente il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori a 1.000 euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari ed assegni.
Date le numerose perplessità riscontrate dagli operatori del settore bancario, il ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento del Tesoro, ha emanato in data 4 novembre 2011 una circolare esplicativa in materia antiriciclaggio, nella quale l'ufficio ribadisce che "le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa". Nel caso in esame, la banca ha l'obbligo di consegnare gli importi richiesti dal cliente in contanti ed eventuali rifiuti sono privi di ogni fondamento giuridico.

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