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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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In dipendenza della locazione di un mio appartamento ho ricevuto, tempo fa, dall'inquilino, a titolo di cauzione un libretto di risparmio al portatore con un saldo di 2.000 euro. A seguito delle recenti disposizioni sulla tracciabilità, che limitano a 999 euro il limite consentito, quale iniziativa devo adottare?
Ai sensi dell'art. 49, comma 13 del Dlgs. n. 231 del 21 novembre 2007, "i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 dicembre 2011" (comma così modificato prima dall'art. 32, Dl 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, successivamente dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 20, Dl 31 maggio 2010, n. 78 e dal comma 4 dell'art. 2, Dl 13 agosto 2011, n. 138 e, infine, dal comma 1 dell'art. 12, Dl 6 dicembre 2011, n. 201. Si tenga presente tuttavia che l'art. 12 ha ulteriormente sostituito le parole "30 settembre 2011" con "31 marzo 2012", aggiungendo inoltre che "non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma" (i. e. 1.000 euro). In buona sostanza, alla luce delle disposizioni sopra citate, coloro che siano attualmente in possesso di un libretto di risparmio al portatore pari o superiore a 1.000 euro dovranno alternativamente estinguerlo o provvedere alla riduzione del medesimo in importo inferiore.

Vorrei sapere quale è il limite di denaro contanti che si può portare al seguito: da una ricerca effettuata sembra sia fermo a 10.000 euro. E' vero che non è correlato con il limite di 1.000 euro per le transazioni in contanti?
L'art. 3 del Dlgs 195 del 2008 prevede, a carico di chi esce dal territorio italiano o vi entra con una somma in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'obbligo di dichiarare la movimentazione di tale somma all'Agenzia delle Dogane. Tale obbligo è assolto mediante presentazione presso gli uffici delle Dogane di apposito modello, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane. Anche i trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero effettuati a mezzo del servizio postale sono soggetti all'obbligo di dichiarazione, che deve essere consegnata a Poste Italiane o al fornitore di servizi postali all'atto della spedizione o nel termine di 48 ore dal ricevimento. Non sussiste invece alcun limite relativo al trasporto di denaro in contante all'interno del territorio nazionale.

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