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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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La normativa antiriciclaggio non pone alcun limite quantitativo all'emissione di assegni circolari. L'unica restrizione prevista dall'art. 49 del Dlgs 231/07, così come recentemente modificato dal Dl n. 201/2011, relativamente ad assegni circolari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, consiste nell'obbligo di recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Non vi è inoltre alcuna preclusione alla riscossione in contanti del medesimo assegno circolare presso la banca che lo ha emesso, dal momento che il divieto, disposto dal citato art. 49 del Dlgs 231/07, al trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, non si applica ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi del comma 15 del medesimo articolo. Nel caso di specie, non è quindi imposta alcuna limitazione all'emissione e al successivo incasso in contanti di assegno circolare.

Alla luce delle norme contenute nel "Salva Italia" potrò continuare a prelevare tranquillamente dagli sportelli bancomat mille euro per volta o sarò sanzionato? Continuerò a essero libero di prelevare in contanti dal mio conto corrente tutto ciò che voglio, al limite anche tutta la somma depositata, senza per questo essere segnalato come persona sospetta di mafia, camorra o roba del genere?
Ai sensi dell'articolo 49 c. 1 del Dlgs n. 231/2007, così come recentemente modificato dall'art. 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. Secondo quanto tuttavia stabilito dal c. 15 del medesimo articolo 49, tale disposizione non si applica ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane. Nel caso di specie, non è pertanto imposta alcuna limitazione al prelievo di contanti, anche per importi superiori a 1.000 euro, depositati presso un istituto di credito.
Vi è tuttavia la possibilità che l'operazione venga segnalata in quanto sospetta, ai sensi dell'articolo 41 del suddetto decreto, dal momento che integra un elemento di sospetto, pur non essendo motivo di segnalazione automatica, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. Al fine di evitare tale segnalazione, potrebbe quindi essere opportuno giustificare l'operazione di prelievo di contante.

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