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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Provvedo al pagamento degli stipendi dei miei dipendenti il 15 e il 30 di ogni mese con due acconti in contanti che sono inferiori a 1.000 euro. Posso continuare a farlo o rappresenta una violazione della norma limitativa dell'uso del contante prevista dall'articolo 12, comma 1 del Dl 6 dicembre 2011, N. 201?
Il comportamento descritto dal lettore non costituisce la prassi consolidata. Gli stipendi sono solitamente pagati in un'unica soluzione entro la fine del mese o entro i primi giorni del mese successivo rispetto a quello di riferimento. In pratica sussiste il concreto rischio che il comportamento descritto venga interpretato come il "frazionamento" dell'operazione effettuato al solo scopo di aggirare la soglia massima per l'utilizzo del contante. Pertanto i due pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili (bonifici bancari, assegni non trasferibili, eccetera).
Mi sono recato presso l'agenzia della mia banca per prelevare una somma in denaro. Alla mia richiesta di prelievo di € 1.500 il cassiere mi ha risposto che poteva darmi solo fino a € 999,00 per via delle nuove norme sulla tracciabilità. A questo punto mi chiedo se l'interpretazione data dalla banca non sia una lettura restrittiva della norma oppure se non mi sarà più possibile ritirare contanti per importi superiori ai € 999.
Le nuove norme sulla tracciabilità vietano il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi", qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 €. Tale limitazione non trova applicazione nel caso in cui il trasferimento venga eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane.
Nel caso descritto la banca avrebbe dovuto erogare al lettore le somme richieste (1.500 €) in quanto tale trasferimento non è assoggettato alla limitazione descritta. Infatti, non solo non si tratterebbe di un trasferimento tra "soggetti diversi", ma l'eventuale trasferimento verrebbe effettuato per il tramite della banca così come anche chiarito dall'Abi in una recente circolare alle banche.
Alla luce della nuova normativa sull'uso del contante prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che prevede l'abbassamento a 1.000 euro del limite dell'uso del contante, una fattura emessa il giorno X per l'importo di 3.200 euro può essere pagata nello stesso giorno per un importo pari a 600 euro in contanti (o comunque fino a 999 euro) e per la parte rimanente pari a 2.600 euro con assegno o bonifico bancario?
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