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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Sono un venditore ambulante di biancheria porta a porta. Se effettuo delle vendite superiori a mille euro e il pagamento avviene con rimessa diretta a mezzo conto corrente postale e a breve mano in varie rate, come faccio a dimostrare che il pagamento è riferito allo scontrino fiscale emesso al momento della vendita? Se mi viene consegnato un assegno in acconto o a saldo a copertura di parte dell'importo come posso dimostrare che non si tratta di una una nuova vendita ma di parte dell'importo relativo alla vendita precedente?
Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota interpretativa prot. 6533 del 12 giugno 2008, ha precisato che i pagamenti in contanti, singolarmente di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge ma cumulativamente di ammontare superiore, non rappresentano operazioni illecite se il frazionamento è connaturato all'operazione stessa o è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti. Sono quindi legittimi eventuali pagamenti rateali in contanti per importi unitari inferiori alla soglia di 1.000 euro ove le parti abbiano convenuto in tal senso.
Alla luce di quanto esposto, in caso di vendite di importo pari o superiore a 1.000 euro, è opportuno utilizzare strumenti di pagamento tracciabili che permettono altresì l'indicazione della causale del versamento, quali i versamenti su conto corrente postale, oppure, in caso di pagamenti rateizzati in contanti singolarmente di importo inferiore a 1.000 euro, sarebbe opportuno farne espressa menzione tra le parti con un accordo scritto.

Poiché ho due libretti di risparmio al portatore, ho provveduto a portare il totale di ogni libretto a 850 euro. Così procedendo, posso tenere i due libretti, oppure ne devo estinguere uno?
L'art. 49 del Dlgs n. 231/2007, che prevede anche un valore limite per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, è stato ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl n. 201 del 06 dicembre 2011. La precedente versione era stata introdotta dal Dl n. 138 del 13 agosto 2011 che aveva abbassato il valore soglia da 5.000 a 2.500 euro, prevedendo l'obbligo di estinguere i libretti già esistenti con importi pari o superiori al valore soglia o di ridurre il loro saldo nel limite di legge entro il 30 settembre 2011. L'attuale formulazione della norma in esame è stata prevista con il Dl n. 201/2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha ridotto il valore soglia a 1.000 euro, prevedendo l'obbligo di estinguere i libretti già esistenti con importi pari o superiori al valore soglia o di ridurre il loro saldo nel limite di legge entro il 31 marzo 2012.

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