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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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Le sanzioni per la violazione del divieto sancito dalla norma in esame sono previste dall'art. 58 D.lgs. n. 231/2007: la mancata estinzione o il mancato adeguamento, entro il termine di legge, del saldo dei libretti di deposito al portatore di cui all'art. 49, comma 13, D.lgs. n. 231/2007 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 % al 20 % del saldo del libretto; qualora il libretto abbia un saldo di importo inferiore a 3.000 euro, la sanzione sarà pari al valore del libretto stesso.
E' quindi necessario provvedere a ricondurre il saldo dei libretti al portatore a un importo non superiore a 999,99 euro entro il 31 marzo 2012 per evitare di incorrere nelle sanzioni. Poiché la nuova disciplina sostituisce la precedente anche con riferimento al termine di adeguamento, in caso di tempestiva riduzione del saldo del libretto al di sotto di 1.000 euro si ritiene che non sia più sanzionabile il mancato adeguamento alla soglia limite precedente di € 2.500 se la violazione non era stata ancora segnalata. Non vi è invece alcun divieto di possedere più di un libretto al portatore e quindi è del tutto legittimo detenerne due dell'importo, cadauno, di 850 euro.

La nostra azienda commercializza al dettaglio articoli di abbigliamento anche di prezzo superiore al limite dei 999 euro previsti dalla normativa sul contante. Di solito, in particolare per gli abiti da sposa o da cerimonia, la vendita presuppone uno o più acconti fino al saldo che può avvenire anche mesi dopo. La normativa dichiara non ammissibili i frazionamenti in contanti che vengano artificiosamente effettuati per aggirare le norme, mentre è consuetudine, per il nostro settore, lavorare su più acconti, anche se non vengono programmati come importi e tempi al momento dell'acquisto. Pertanto può capitare che i vari acconti in contante superino il limite dei 999€, se cumulati. Può, questa modalità, essere considerata "prassi commerciale" come indicata da vari commenti universalmente accettati? E' valido ancora il vincolo dei 7 giorni previsto dall'art. 1 comma 2 lettera m del Dlgs 231/07 per considerare l'operazione "artificialmente frazionata"?
Il limite temporale di sette giorni, indicato dal lettore nel quesito, è ancora oggi in vigore. Infatti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. m) del Dlgs n. 231/2007 le singole operazioni, costituenti parti di "un'operazione unitaria sotto il profilo economico" devono essere prese in considerazione in un arco temporale di soli sette giorni. Pertanto, in linea di principio, i trasferimenti di denaro effettuati oltre il predetto limite temporale non sono riferibili alla medesima operazione. La soluzione prospettata è corretta. Tuttavia, per talune fattispecie, sarà possibile prendere in considerazione anche i pagamenti effettuati oltre il predetto limite temporale. Infatti l'operazione può comunque considerarsi frazionato "quando ricorrano elementi per ritenerla tale". Sulla base di tale previsione il legislatore non ha voluto perdere la possibilità di ricondurre nell'ambito delle operazioni frazionate i pagamenti effettuati, anche oltre il limite di sette giorni, laddove il comportamento sia stato ispirato dal solo scopo di eludere le disposizioni in materia di antiriciclaggio e quindi anche quella che vieta il trasferimento di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, per importi pari o superiori alla soglia di 1.000 euro.

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