Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

My24

Sono un'impiegata nel settore terziario ed ogni mese il mio stipendio oscilla dai 1.100 ad 1.200 euro. Vorrei sapere, secondo le nuove disposizioni antiriciclaggio, se il mio datore di lavoro è obbligato a corrispondermi lo stipendio con stumenti di pagamento tracciabili ( assegno, bonifico, ecc.) oppure può continuare a pagarlo in contanti?
L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come recentemente modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento in contanti delineata nel caso sottoposto è quindi vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.

Il limite di 1.000 euro per i contanti vale anche per i versamenti e i prelevamenti sui c/c bancari o solo per i pagamenti? Se sì, vale anche per i soggetti privati? Nel caso specifico riguarda un privato che preleva contanti dalla sua carta di credito ed effettua poi dei versamenti mensili sul proprio c/c bancario per non sforare il fido.
L'art. 49, comma 1 Dlgs 231/2007, così come modificato dall'art. 12, comma 1, dl 6 dicembre 2011, n. 201 prevede il divieto di "trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro". Ciò che è pertanto sanzionato è il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito o di titoli al portatore, con importi pari o superiori a 1.000,00, tra soggetti diversi.
La ratio della normativa antiriciclaggio consiste nel prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio (diffusione di proventi originati da attività illecite o criminose) e di evasione fiscale.
Perciò, secondo l'art. 49, comma 1, vengono disciplinati, e se del caso sanzionati, solamente i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi e non in capo al medesimo soggetto.
Per quanto riguarda invece i prelevamenti o i versamenti (se provenienti dal medesimo soggetto prelevante) non vi sono limiti, salvo quelli applicati dall'intermediario finanziario di riferimento in caso di prelevamenti da sportello bancomat, e salvo, naturalmente, la provvista di cui si è a disposizione.

Shopping24

Dai nostri archivi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.