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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
E' vero che, secondo le nuove norme, nella dichiarazione dei redditi dovranno comparire le proprietà mobiliari (azioni, obbligazioni, ecc.) compreso l'ammontare del proprio conto corrente bancario ai fini fiscali? E se la risposta è sì, tutto ciò farà cumulo con i ricavi da lavoro ai fini dell'imposta Irpef?
Il decreto varato dal Governo Monti non ha previsto l'obbligo di indicare in dichiarazione le proprietà mobiliari detenute da ciascun contribuente, ivi compreso il conto corrente bancario. Tuttavia, il decreto ha ampliato i poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria e l'accesso dei funzionari ai dati in possesso degli intermediari finanziari. All'ulteriore enfasi data alla trasparenza bancaria si sommano gli ordinari obblighi di monitoraggio fiscale, in base ai quali le persone fisiche residenti in Italia devono indicare nella loro dichiarazione dei redditi (nel quadro RW) l'ammontare degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria. A titolo esemplificativo, in tali categorie vi rientrano anche i conti correnti bancari e le azioni detenute all'estero. Infine, a decorrere dal 2011 sarà applicabile un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,1% annuo per le prime due annualità (2011 e 2012) e dello 0,15% a decorrere dal 2013. Le suddette aliquote andranno applicate al valore di mercato delle attività rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute o, in mancanza, in base al valore nominale o di rimborso. Le modalità di assolvimento dell'imposta saranno demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Sono un intermediario assicurativo, gradirei informazioni in merito alle tipologie delle polizze, in particolare i piani individuali pensionistici e le polizze di raccolta risparmio a premio unico. Il prelievo sarà in misura proporzionale all'importo del premio versato, con un minimo ed un massimo? E dipenderà dal numero di anni della sottoscrizione? Insomma come è stato deciso di computare il prelievo su tali strumenti finanziari?
Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 13, comma 2-ter, Tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. n. 642/1972, l'imposta di bollo sulle comunicazioni è dovuta anche con riferimento alle polizze assicurative, in precedenza escluse dal prelievo, in quanto non ricomprese nel "dossier titoli".
La norma genera, tuttavia, alcune incertezze interpretative sulle quali sono attesi chiarimenti e in relazione alle quali si possono fornire solo indicazioni di principio.
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