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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Nel dettaglio, quanto ai singoli prodotti assicurativi si dovrebbero poter ritenere con certezza assoggettate al nuovo prelievo le polizze unit e index linked e le polizze di capitalizzazione (Ramo V); si tratta, infatti, di prodotti disciplinati nel Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) come prodotti assicurativi dal contenuto finanziario, inclusi, pertanto, nella definizione di prodotti finanziari di cui all'art. 13, comma 2-ter cit.
Una esplicita esclusione è, invece, prevista per i fondi pensione; sulla base di tale esclusione si potrebbero ritenere esclusi dall'imposta anche i c.d. Pip - piani pensionistici individuali, ma sul punto sono auspicabili ulteriori chiarimenti.
La base su cui determinare il prelievo proporzionale (nella misura dell'1 per mille annuo per il 2012 e del 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013) dovrebbe essere il valore di riscatto della polizza, ossia la somma, varabile nel tempo, che spetterebbe all'assicurato qualora risolvesse il contratto prima della scadenza; anche su questo aspetto, si attendono, tuttavia, ulteriori chiarimenti e indicazioni operative.
I buoni fruttiferi postali dematerializzati agganciati a un libretto postale — siano essi indicizzati all'inflazione italiana, ordinari, a 18 mesi o altro ancora — saranno soggetti ai bolli? Se sì, il bollo sarà applicato al libretto, oppure a ciascuno dei buoni agganciati ad esso (la qual cosa, per piccole somme, rischierebbe di rendere vano lo strumento in sé, per il risparmiatore)?
Nelle norme di recente approvazione figurano due previsioni distinte, rispettivamente per i libretti di risparmio e per i buoni postali fruttiferi: (a) i primi sono disciplinati dall'articolo 19, comma 1, D.l. 201/2011 (convertito in legge dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) che prevede il versamento di un'imposta fissa pari a 34,20 euro (per titolari persone fisiche) quando il valore medio di giacenza dei libretti sia superiore a 5mila euro; (b) per i buoni postali fruttiferi, il comma 1 cit. ed il successivo comma 3 prevedono l'applicazione di un'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni nella misura dell'1 per mille annuo per il 2012 e dell'1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013, con una fascia di esenzione per buoni di valore complessivo inferiore a 5mila euro.I meccanismi di coordinamento delle due diposizioni nei casi come quello rappresentato dal lettore non sono chiari e dovrebbero essere oggetto di circolari esplicative da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ho previsto per i miei nipotini un piano di investimento sottoscrivendo annualmente dei Buoni fruttiferi postali dedicati a minori che gli stessi potranno ritirare esclusivamente al raggiungimento della maggiore età,quella dei 18 anni. Prima non si può salvo rivolgersi al giudice per straordinarie casistiche di necessità. Volevo chiedere se questa tipologia di investimento ricadrà sotto la scure della manovra. Sarebbe veramente un bel guaio perché al termine del piano dedotta l'imposizione fiscale sul maturato degli esigui interessi e dedotta l'imposta progressiva di bollo, i miei nipoti al momento della riscossione non avrebbero neppure il capitale versato dal nonno da utilizzare per i loro studi universitari.
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