Federalismo fiscale: una riforma destinata a cambiare l'Italia

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Dall'Imu alla tassa di soggiorno, l'abc del decreto che ridisegnerebbe il fisco comunale

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Questo articolo è stato pubblicato il 04 febbraio 2011 alle ore 16:23.

Arriva la cedolare secca sui redditi degli affitti, ma anche lo sblocco delle addizionali Irpef, la tassa di soggiorno sui turisti. Il decreto sul nuovo fisco municipale varato ieri dal governo e stoppato oggi dal Capo dello Stato prevede anche una vera e propria rivoluzione sul fronte della tassazione immobiliare e "chiama in causa" anche i comuni nell'attività di accertamento tributario. In più: disco verde all'imposta di scopo sulle opere pubbliche e quadruplicano, dal 1° aprile 2011, le sanzioni sugli immobili non dichiarati. Il 75% dell'importo delle sanzioni è devoluto al comune dove è ubicato l'immobile. Ecco in 14 voci l'abc del decreto che ridisegna il fisco comunale.

Addizionale comunale all'Irpef. Un Dpcm, da adottare su proposta del ministro dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'Irpef, o di aumentare la stessa nel caso sia stata istituita. In caso di mancata emanazione del Dpcm possono esercitare la facoltà illustrata i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore all' 0,4 per cento. Il limite massimo dell'addizionale nei primi due anni è pari allo 0,4% e, comunque l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo. Le deliberazioni adottate per il 2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto.

Applicazione dell'imposta municipale propria. Per la definizione di imposta municipale propria si legga la voce corrispondente. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. In caso di aree demaniali in concessione soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria a soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (il mese è computato per intero se il possesso si è protratto oltre i 15 giorni). A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Il versamento si effettua in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre. Si può versare anche la somma complessiva entro il 16 giugno. Nessun onere a carico dei comuni per la corresponsione dell'imposta. Con regolamento i comuni possono introdurre l'accertamento con adesione del contribuente, prevedendo anche il pagamento delle somme dovute in forma rateale senza maggiorazione di interessi. Con uno o più decreto del ministro dell'Economia, sentita l'Anci, sono approvati i modelli di dichiarazione, versamento e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Sono esenti dall'imposta gli immobili dello Stato e quelli posseduti nel proprio ambito territoriale da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi tra questi enti, dagli enti del Ssn destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

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Cedolare secca sugli affitti. Che arriva dal 2011. Sostituisce l'attuale tassazione Irpef e l'imposta di registro e di bollo. Riguarda solo gli immobili affittati a uso abitativo. Il prelievo è fisso nella misura del 21%, per i canoni liberi, che scende al 19%, per i canoni agevolati. È poi previsto che, fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione.

Comuni "sceriffi". Si prevede l'intervento dei comuni per rafforzare l'attività di accertamento tributario. A loro è assicurato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili "fantasma" ed è elevata al 50% la quota dei tributi statali ancora riconosciuta ai comuni. I comuni hanno accesso, dietro via libero del Tesoro, d'intesa con le regioni, all'anagrafe tributaria. Ma solo relativamente a: contratti di locazione, somministrazione di energia, servizi idrici e gas relativamente a immobili siti sul loro territorio, soggetti che hanno il domicilio fiscale sempre sul loro territorio, e a soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.

Federalismo fiscale municipale. In attuazione della delega al governo in materia di federalismo fiscale per il finanziamento dei comuni a decorrere dal 2014 sono introdotte due nuove forme di imposizione municipale: una imposta municipale propria e una imposta municipale secondaria. Dal 2014 è attribuita ai comuni una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, pari al 30 per cento. Resta assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito in base alla compartecipazione (di cui sopra).

Finanza locale. Si prevede che l'autonomia finanziaria dei comuni debba essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

Fiscalità immobiliare. Dal 2011 è prevista le devoluzione ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito dei seguenti tributi: imposta di registro e bollo su atti soggetti a trascrizione, imposta di registo e bollo sui contratti di locazione relativi a immobili, imposta ipotecaria e catastale, Irpef (in relazione ai redditi fondiari, escluso però il reddito agrario), tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti. Per quanto riguarda: imposta di registro e bollo su atti soggetti a trascrizione, imposta ipotecaria e catastale, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie la devoluzione del gettito è del 30 per cento. La quota di gettito sulla cedora secca sugli affitti devoluta ai comuni è del 21,7% per il 2011 e il 21,6% a decorrere dal 2012. E' poi istituito un fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni. Ai comuni è attribuita poi una compartecipazione al gettito Irpef pari al 2 per cento. Mentre il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti a imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato. Dal 2012 poi l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario. Nei medesimi territori è aumentata l'accisa erariale. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzione fondamentali sono stabilite forme di riparto differenziate e comunque idonee ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20% della dotazione del fondo di riequilibrio.

Imposta di scopo. Un Dpcm da adottare d'intesa con la con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 dicembre 2011 è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo in modo da prevedere: l'individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006; l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 dell'articolo 1 della legge 296/2006; la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. Resta ferma l'obbligo di restituzione in caso di mancato inizio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Imposta di soggiorno. Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L'imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. La disciplina generale dell'imposta di soggiorno sarà dettata da un regolamento da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sul federalismo. I Comuni possono anche disporre ulteriori modalità di applicazione del tributo, con la possibilità di esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo. In caso di mancata emanazione del regolamento i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dall'articolo.

Imposta municipale propria. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. L'imposta ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. Non si applica all'abitazione principale e sue pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali). L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 504/1992. In caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale l'imposta dovuta annualmente è in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. Aliquota che può essere modificata con Dpcm da emanare su proposta del ministro dell'Economia d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o, se istituita, della Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. I comuni - con deliberazione del consiglio comunale da adottate entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione – possono modificare, in calo o in aumento, sino a 0,3 punti l'aliquota sopra individuata o fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta alla metà dal comma 6 nel caso in cui l'immobile sia locato. In caso di mancata deliberazione nei termini si applicano le aliquote indicate nell'articolo (0,76% in caso di immobili non costituenti abitazione principale, con aliquota ridotta della metà se l'immobile è locato. I comuni possono anche prevedere una riduzione fino alla metà dell'aliquota se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario. I comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

Imposta municipale secondaria. L'imposta viene introdotta dal 2014 con deliberazione del consiglio comunale per sostituire, tra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità. Il presupposto del tributo è l'occupazione del bene pubblico (anche a fini pubblicitari). Il soggetto passivo è colui che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è fatta con mezzi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario.

Norme transitorie. Si chiarisce che l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Si prevede poi che toccherà a un successivo decreto riordinare l'imposta di scopo e i prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguarda tra l'altro anche alla superficie e alla rendita catastale degli immobili. Specifica importante: fino all'entrata in vigore delle nuove norme, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa sulla tassa sui rifiuti solidi urbani e sulla tassa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale. A decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere per il 2010 sono valide se pubblicate entro il 31 marzo 2011.

Quadruplicano le sanzioni sugli immobili non dichiarati. Dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per chi non fa emergere il proprio immobile "fantasma" sono quadruplicati. Il 75% dell'importo delle sanzioni è devoluto al comune dove è ubicato l'immobile.

Tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare. Disposizioni per l'applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare che si applicano dal 2014. L'articolo modifica l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986) prevedendo: 9 per cento per atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobiliari in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi; 2 per cento se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione della categoria catastale A1, A8 a A9 (ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis). In questi casi, comunque, l'imposta non può essere inferiore a mille euro. Gli atti assoggettati all'imposta sopra prevista e tutti gli atti direttamente conseguenti per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti da imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. In relazione agli atti sopra indicati sono soppresse esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali.

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