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Questo articolo è stato pubblicato il 08 febbraio 2011 alle ore 09:37.
L'agevolazione fiscale del 55% spetta anche per l'installazione di impianti termodinamici a concentrazione solare a condizione che questi ultimi siano utilizzati per la produzione di energia termica e per i quali sia rilasciata dal costruttore una certificazione di qualità conforme alla normativa europea EN12975 prevista per i pannelli solari. Se l'impianto termodinamico viene invece utilizzato per la produzione combinata di energia termica (agevolabile) ed elettrica (non agevolabile), la detrazione del 55% spetta solamente per la parte di energia termica prodotta. Lo ha precisato l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12 di ieri, 7 febbraio.
Gli impianti termodinamici sono diversi dai pannelli fotovoltaici o dai pannelli solari. L'impianto termodinamico sfrutta sì la rifrazione solare ma il sole viene utilizzato per "scaldare" un apposito composto liquido interno all'impianto stesso ed è quest'ultimo che, opportunamente riscaldato, produce acqua calda ed eventualmente anche energia elettrica. In comune con i pannelli solari quindi gli impianti termodinamici hanno solo la stessa fonte rinnovabile: il sole.
La questione posta riguardava la possibilità di applicare la detrazione del 55% considerando questi impianti assimilabili ai pannelli solari. L'agenzia delle Entrate, basandosi sulla nota dell'Enea del 25 novembre scorso sulla qualificazione tecnica di questi impianti, ha stabilito che gli stessi possono beneficiare della detrazione del 55% poiché assimilabili ai pannelli solari.
La detrazione spetta, in base all'articolo 1 della legge 296/06, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università nel limite di 60mila euro. Il beneficio spetta interamente sugli impianti termodinamici se sono utilizzati solo per produrre energia termica (acqua calda). Per ottenere la detrazione devono ottenere la certificazione di qualità prevista per i collettori solari (EN12975).
Se invece l'impianto termodinamico è utilizzato per la produzione combinata di energia termica/elettrica, la detrazione del 55% spetta solamente per la parte riferibile all'energia termica prodotta. Per determinare la percentuale di costo detraibile occorre rapportare l'energia termica prodotta con quella complessivamente sviluppata dall'impianto (termica + elettrica). Per gli impianti termodinamici a produzione combinata, se non si può ottenere una certificazione di qualità in base ai dettami normativi dei collettori solari (non è prevista una specifica normativa per la certificazione di questo tipo di impianti), è possibile utilizzare una relazione sulle prestazioni energetiche del sistema approvata dall'Enea.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 la detrazione del 55% va ripartita in quote annuali costanti in un periodo di dieci anni (non più cinque). Ciò per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2011.
Il quadro
01 | IL BENEFICIO
La detrazione del 55% è applicabile agli impianti termodinamici per la produzione di energia termica. Se la produzione comprende anche l'energia elettrica la detrazione spetta in base al rapporto tra l'energia termica e quella complessiva
02 | I LIMITI
L'impianto va dotato della certificazione di qualità per i collettori solari o di una dichiarazione sulle prestazioni energetiche ritenuta valida dall'Enea. Le quote di costo detraibile sono ripartite su 10 rate annuali (spese sostenute fino al 31 dicembre 2011)
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