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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.
Ho una fattura ricevuta nel mese di novembre 2011 per un importo di 2.200 euro ma che non ho ancora pagato. La posso pagare oggi in contanti in quanto il limite a novembre era di 2.500 oppure devo rispettare la nuova normativa il cui limite è 999,99 euro?
Il dl 6 dicembre 2011, n. 201 recante le modifiche alla disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 231/2007, ha ridotto la soglia limite a 1.000 euro per il trasferimento del denaro contante nonché dei libretti e dei titoli al portatore. Con ciò la norma tende a colpire, dalla data di entrata in vigore del nuovo limite (6 dicembre 2011), qualsiasi pagamento in denaro contante il cui importo è pari o superiore a 1.000 euro, a nulla rilevando la causa del trasferimento: in altre parole, ciò che rileva, ai fini della configurabilità o meno della condotta illecita, è il pagamento in sé. Pertanto, nonostante la causa del pagamento sia una fattura emessa nel novembre 2011, quando la soglia limite era pari ad 2.500 euro, se il pagamento avverrà successivamente al 6 dicembre 2011, esso sarà sottoposto alla disciplina modificata, soggiacendo quindi alla introdotta soglia limite di 1.000 euro.
Il pagamento in un'unica soluzione dell'importo della fattura citata, pari a 2.200 euro, potrà essere perciò corrisposto, dopo il 6 dicembre 2011, solo mediante assegno bancario non trasferibile oppure mediante bonifico bancario, non potendo essere utilizzato in tal caso il denaro contante.
Qualora si volesse utilizzare denaro contante operando il pagamento mediante molteplici acconti sul dovuto recanti importi minori alla soglia limite, si potrebbe incorrere nella condotta illecita dei pagamenti cosiddetti artificiosamente frazionati, di cui all'art. 49, comma 1, cpv.
Tuttavia, con nota interpretativa prot. 65633 del 12 giugno 2008, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che il caso di pagamenti in contanti singolarmente di importo inferiore alla soglia di 1.000 euro, ma cumulativamente di ammontare superiore, non configura una condotta illecita, se il frazionamento discende dal preventivo accordo tra le parti in tal senso. Pertanto, le parti contraenti, prima del pagamento della fattura, dovranno accordarsi, per iscritto, circa dilazione del pagamento mediante molteplici trasferimenti di denaro contante, il cui singolo importo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Inoltre, per ogni singolo pagamento dovrà esservi una disposizione scritta di entrambi i contraenti circa la corresponsione e l'accettazione del versamento.
Sto vendendo una casa e dovrei ricevere un assegno circolare di circa 32.000 euro. Posso incassarlo (in contanti) oppure alla luce della nuova normativa sui contanti, esistono obblighi particolari anche per gli assegni circolari?
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