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Questo articolo è stato pubblicato il 19 luglio 2010 alle ore 09:19.
In dirittura d'arrivo, benché con sette anni di ritardo, le linee guida per la realizzazione degli impianti di fonti rinnovabili che producono energia elettrica. Il documento ministeriale, atteso da tutti gli operatori per dare un quadro di certezze nell'ambito di una normativa regionale contraddittoria e spesso in contrasto con la Costituzione (come hanno dimostrato varie sentenze della Suprema corte), è passato prima al vaglio dell'Antitrust e poi, l'8 luglio, a quello della Conferenza Stato-Regioni.
Poche le modifiche proposte, riguardanti soprattutto i tetti massimi di spese amministrative e le misure di compensazione per l'impatto ambientale a favore degli enti locali. Il passaggio alla Corte dei conti non dovrebbe riservare sorprese, dopodiché si attende la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale: i testi disponibili (che, naturalmente, stabiliscono anche le tipologie degli impianti e le procedure da seguire secondo le varie fonti, indicate nella tabella a fianco) sono quindi solo in bozza.
Ora andrà riscritta la corposissima normativa emanata dalle Regioni, che in vari punti si discosta da quella nazionale, per quanto attiene a limiti troppo rigidi sui siti di localizzazione (soprattutto per l'eolico), al versamento di somme spesso esagerate per chi installa, a vantaggi concessi a imprese locali, ma talora anche a misure di facilitazione (estensione della denuncia di inizio attività, al posto dell'autorizzazione unica, ad impianti troppo potenti).
Uno dei punti principali delle linee guida è quello che riguarda le aree escluse dall'installazione. Il fatto che gli impianti da fonti rinnovabili siano opere indifferibili e urgenti di pubblica utilità fa delle esclusioni l'eccezione e non la regola. Solo le Regioni possono deciderle, purché non traccino regole generiche, per esempio vietando le zone agricole o anche quelle soggette a qualche forma di tutela ambientale o artistica. Occorrono, invece, norme di dettaglio che differenzino gli impianti non permessi in base al tipo di fonte e alla taglia dell'impianto stesso. E i siti non idonei non possono essere «porzioni significative del territorio».
L'esclusione avviene con un'istruttoria in base a criteri di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. Tale istruttoria deve essere contenuta nell'atto di programmazione con cui si definiscono le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing (quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnate), in base all' articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007. Tuttavia, al momento, l'atto di programmazione non è ancora obbligatorio. Le Regioni possono infatti attendere l'emanazione del nuovo decreto che fissa la ripartizione tra gli enti territoriali delle quote verdi per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 (previsto dall'articolo 8 bis della legge 13 del 27 febbraio 2009). Dopo l'emanazione, le Regioni avranno 180 giorni di tempo per intervenire, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni delle proprie norme.
Le principali aree indiziate di esclusione sono:
- i siti Unesco, i siti nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette e quelli in via di istituzione, le zone della Rete Natura 2000, le Iba (Important bird areas), le zone umide di importanza internazionale (convenzione di Ramsar);
- le aree comunque tutelate per legge (fino a 300 metri dalla costa marina o dai laghi, fino a 150 metri dai corsi d'acqua, montagne oltre i 1600 metri, vulcani, zone ad usi civici, foreste e boschi), identificate dall'articolo 142 del Dlgs 42/2004;
- le zone a rischio di dissesto idrogeologico;
- le zone vicine ai parchi archeologici che rivestano un particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree agricole con produzioni alimentari di alta qualità (per esempio Dop, Doc, Docg, Igp, Stg);
- le zone di attrazione turistica a livello internazionale.
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