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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Fondi di solidarietà, finanziamento e risorse finanziarie (articolo 3 commi da 22 a 30). Le norme individuano, in primis, i criteri di ripartizione dei contributi di finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale. In particolare viene prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura di 2/3 e a carico dei lavoratori nella misura di 1/3. Sono poi previsti specifici contributi addizionali a carico del datore di lavoro in caso di erogazione degli assegni ordinari e straordinari di sostegno al reddito da parte dei fondi stessi, da calcolarsi in relazione alla misura delle prestazioni erogate. Le disposizioni in commento dettano pure la disciplina finanziaria dei fondi, prevedendo, in particolare, l'obbligo del pareggio di pareggio; la impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie; l'obbligo di presentare bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Viene inoltre prevista la possibilità di modificare il regolamento del fondo in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale interministeriale, sulla base di una proposta del comitato amministratore. È prevista, infine, la possibilità di adeguamento dell'aliquota in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare.

Fondi di solidarietà, gestione e adeguamento (articolo 3, commi da 35 a 43). Alla gestione di ciascun fondo di solidarietà bilaterale provvede un comitato amministratore, nominato con decreto del ministro del Welfare e in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo, con i seguenti compiti: a) predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberazioni in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento; c) proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; d) vigilanza sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, e sull'andamento della gestione; e) decisioni in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; ed f) assolvimento di ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti. Le norme in esame regolamentano pure la composizione del comitato amministratore, composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, e da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del ministero del Welfare e del Tesoro. I commi 42 e 43 dell'articolo 3 in esame dettano poi norme di adeguamento per i fondi di solidarietà già istituiti.

Fondi di solidarietà, prestazioni erogate (articolo 3, commi da 31 a 34). Le norme indicanoespressamente le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. Tali prestazioni consistono, in primo luogo, in un assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nell'ambito di un biennio (mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cig e Cigs. Sono altresì stabilite ulteriori tipologie di prestazione che possono essere erogate dai fondi, quali prestazioni integrative (per importi o durate) rispetto all'ASPI; assegni straordinari di sostegno al reddito in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni e che siano interessati da processi di agevolazione all'esodo. Nei casi di erogazione dell'assegno ordinario, i fondi di solidarietà bilaterali ed il fondo di solidarietà residuale hanno poi l'obbligo di versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. Tale obbligo invece non grava sui fondi bilaterali alternativi.

Fondo di solidarietà mutui prima casa (articolo 3, commi 48 e 49). Si novellano le disposizioni riguardanti il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. A tal fine è ampliata la casistica nella quale opera la sospensione del pagamento delle rate; sono precisate, articolandole, le condizioni alle quali non opera detta sospensione; sono modificate le spese delle quali si farà carico il Fondo di solidarietà, che - in luogo dei costi delle procedure bancarie e notarili correlati alla sospensione - sosterrà gli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, calcolato secondo specifiche modalità; è inoltre codificato in norma primaria l'insieme di condizioni per l'accesso ai benefici di legge. Più in dettaglio, la sospensione non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) presentino un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) che fruiscono di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi straordinari purchè tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Mentre l'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatesi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (ai sensi dell'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile) a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; e c) morte o riconoscimento di handicap grave: minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

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