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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Il comma 43 integra il Collegato lavoro), dove si prevede che laddove disposizioni di legge in materia di lavoro contengano clausole generali («ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso»), il controllo giudiziale è limitato all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. La modifica è volta a specificare che l'inosservanza di tale limite costituisce motivo di impugnazione del provvedimento giudiziale per violazione di norme di diritto.

Licenziamenti individuali (articolo 1, commi da 37 a 41). Modifiche alla legge 604/1966, in materia di licenziamenti individuali. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi. Viene ridotto da 270 giorni a 180 giorni il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. Il nuovo termine si applica ai soli licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della legge. Introdotta una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali (immutati) previsti dal nuovo articolo 18, comma 8, della legge 300/1970, deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ossia il licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) e si configura, quindi, come condizione di procedibilità. Nel corso della procedura le parti possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro. Il comportamento complessivo delle parti in tale sede è valutato dal giudice ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria e della condanna alle spese (o della compensazione, anche parziale, delle stesse). Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 300/1970, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 604/1966, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva- È fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità (Dlgs 151/2001). Gli effetti rimangono sospesi anche in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

Mini-Aspi (articolo 2, commi da 20 a 24). Introdotto un ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato mini-Aspi, volto ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell'Aspi. La mini-Aspi va a sostituire l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-Aspi può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, e consiste in un'indennità di pari importo dell'Aspi.

Misure fiscali (articolo 4, commi da 72 a 76). Si individuano disposizioni volte a reperire maggiori entrate, destinate a confluire nella copertura degli oneri della legge. Più in dettaglio, viene ridotta la percentuale deducibile, ai fini delle imposte dirette, delle spese e degli altri componenti negativi relativi a specifici mezzi di trasporto a motore impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni; viene rideterminata la modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile ai fini Irpef (abbassando dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati locati); è incrementata di due euro, a decorrere dal 1º luglio 2013, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili;è limita la percentuale di deducibilità del contributo relativo ai premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Offerta di lavoro congrua (articolo 4, commi da 40 a 47). Al fine di incentivare comportamenti virtuosi e di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito, l'articolo 4, commi 40-45, modificato durante l'esame al Senato, disciplina alcune ipotesi didecadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito in costanza dirapporto di lavoro (ai sensi dell'articolo 3 della presente legge) per i lavoratori che rifiutino di partecipare ad un corso di formazione oriqualificazione ovvero non lo frequentino con regolarità senza un giustificato motivo. Il comma 41 dispone la decadenza dall'indennità di mobilità o di altra indennità o sussidio per i lavoratori che: a) rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive proposte dai centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo; b) non accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni prevista ai commi 40 e 41, si fa riferimento a una distanza fra il luogo di svolgimento dell'attività di formazione o lavoro e la residenza del lavoratore non superiore a 50 chilometri o comunque percorribile con mezzi pubblici in 80 minuti. Si precisa poi che nei casi sopra citati, ferma restando la perdita del diritto alla prestazione nelle ipotesi sopra elencate, rimangono salvi i diritti già maturati. I centri per l'impiego comunicano tempestivamente gli eventi sopra descritti all'Inpsche dispone il provvedimento di decadenza (sempre impugnabile). Le norme in commento prevedono poi l'abrogazione di altre disposizioni in contrasto con queste nuove regole.

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