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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Settori aereo e ferroviario, fondi speciali per il sostegno al reddito (articolo 3, comma 44). Si prevede l'adeguamento della disciplina dei fondi speciali per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo e di quello ferroviario a specifiche disposizioni del provvedimento in esame.

Settore portuale, indennità di mancato avviamento (articolo 3, commi 2 e 3). Si prevede l'erogazione a regime, a decorrere dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito introdotto, dall'articolo 19, comma 12, del D.L. 185/2008, e successivamente prorogato più volte, a favore di specifiche categorie di lavoratori del settore portuale, in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie per gli anni precedenti. L'indennità in questione spetta agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie portuali e ai avoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali. La misura è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, e la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare: per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro; per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementatodal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. Si prevede poi che ai datori di lavoro e ai dipendenti, potenziali beneficiari dell'intervento in oggetto, vengano estese le misure di contribuzione previste per la Cigs, pari, rispettivamente, allo 0,6% e allo 0,3%.

Tirocini formativi (articolo 1, commi da 34 a 36). Prevista la stipula tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione dell'indennità comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di mille a un massimo di 6mila euro. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutele in costanza di rapporto di lavoro, abrogazioni (articolo 3, commi 46 e 47). Con l'arrivo del sistema dei fondi bilaterali e delle modifiche alla Cigs si introducono una serie di norme che abrogano, con diverse decorrenze, le norme finora vigente, ma coinvolte nel riordino previsto della riforma Fornero.

Una tantum per i lavoratori a progetto disoccupati (articolo 2, commi da 51 a 56). A decorrere dal 2013 arriva una specifica indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica Inps separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione dell'Aspi. L'indennità è pari a una somma del 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. La somma viene liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a mille euro, o in importi mensili di importo pari o inferiore a mille euro se superiore.

Voucher, modifiche alla discplina (articolo 1, commi 32 e 33). Attraverso l'integrazione dell'articolo 72, comma 1, del Dlgs 276/2003, si interviene sui buoni (voucher), specificando che: i buoni devono essere orari, numerati progressivamente e datati; in sede di adozione del decreto ministeriale che aggiorna periodicamente il valore nominale dei buoni, si deve tener conto delle «risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali». Attraverso l'integrazione dell'articolo 72, comma 4, del Dlgs 276/2003, si dispone invece l'adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inos, da rideterminare con decreto del ministro del Lavoro. Viene dettata la disciplina transitoria, prevedendo che resta comunque ferma, fino al 31 maggio 2013, la normativa vigente con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell'entrata in vigore della legge.

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