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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Assicurazione sociale per l'Impiego, ambito di applicazione (articolo 2, commi da 1 a 3). Nell'ambito di una revisione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali viene istituita dal 1° gennaio 2013 l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), che si concretizza nell'erogazione di un'indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. L'Aspi sostituirà, a regime, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l'indennità di disoccupazione speciale edile.

Assicurazione sociale per l'impiego, contenzioso (articolo 2, commi 42 e 43). Applicate all'Aspi le norme sul contenzioso amministrativo, relativo alle prestazioni o alla contribuzione, già vigenti per l'indennità ordinaria di disoccupazione. Viene individuato nel comitato provinciale dell'Inps l'organo chiamato a decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Inps concernenti anche le prestazioni dell'Aspi. Il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti può decidere, in merito all'Aspi, in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione. Trovano anche applicazione le disposizioni relative al termine per ricorrere al comitato (90 giorni dalla data dell'atto impugnato), trascorso il quale si può adire l'autorità giudiziaria.

Assicurazione sociale per l'impiego, durata (articolo 2, comma 11). Individuata la durata di corresponsione dell'Aspi, in relazione all'età dei lavoratori interessati da nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016, prevedendo un periodo massimo di fruizione pari a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli con età maggiore di 55 anni.

Assicurazione sociale per l'impiego - Importo e contribuzione figurativa (articolo 2, commi da 6 a10). Individuato l'importo e le modalità di calcolo dell'Aspi, rapportandola alla retribuzione globale lorda percepita nell'ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. In ogni caso, l'Aspi è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest'ultima non superi, nel 2013, l'importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 euro. Prevista, infine, una riduzione della misura dello strumento in relazione alla sua durata, pari al 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

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