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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Assicurazione sociale per l'impiego, procedura per l'erogazione (articolo 2, commi da 12 a 14). Disciplinata la procedura per l'erogazione dell'Aspi: spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione. La liquidazione dell'indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell'indennità è comunque condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.

Assicurazione sociale per l'impiego, requisiti per la fruizione (articolo 2, commi 4 e 5). Individuati i requisiti ai fini della fruizione dell'Aspi. Si richiede che il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione involontaria e che possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, confermando sostanzialmente gli stessi requisiti attualmente richiesti ai fini della fruizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria ai sensi dell'articolo 19 del Rdl 636/1939. È corrisposta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del Dlgs 181/2000; b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Esclusi dalla fruizione dell'Aspi i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, del provvedimento in esame.

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro (articolo 1, commi da 28 a 31). Intervento sulla normativa in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, con l'obiettivo di rafforzarne la disciplina antielusiva. Il contratto di associazione in partecipazione è il contratto in base al quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Per evitare elusioni o abusi, l'articolo 86, comma 2, del Dlgs 276/2003, prevede che in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento. Viene previsto che, qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). In caso di violazione di questo divieto, il rapporto di lavoro con tutti gli associati si considera subordinato a tempo indeterminato. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano stati certificati ai sensi dell'articolo 75 e seguenti del Dlgs 276/2003. Introdotta una più efficace disciplina antielusiva, disponendo che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, o senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Viene precisato che tale presunzione opera nel caso in cui l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 1-bis, lettera a), del Dlgs 276/2003 (modificato dal presente provvedimento).

Certificazione delle competenze (articolo 4, commi da 64 a 68). Si prevede un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale, raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale che fanno riferimento a un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Cigs, estensione ad alcuni settori (articolo 3, comma 1). La norma stende, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ambito di applicazione della Cigs, la Cassa integrazione straordinaria, ad alcuni settori già interessati da estensioni del medesimo istituto mediante norme transitorie o modalità particolari, che con tale disposizione vengono quindi tutelati a regime. I settori interessati da questa "estenzione" sono: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

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