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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 3, commi da 4 a 13). Vengono istituiti i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. In particolare, al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, si prevede l'obbligo, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Tali fondi devono essere costituiti presso l'Inps, con apposito decreto ministeriale. La norma stabilisce come l'istituzione di detti fondi sia «obbligatoria» per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. I fondi possono perseguire ulteriori finalità in aggiunta a quelle espressamente individuate in precedenza e precisamente possono: a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego; b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; e c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. Per tali finalità, i fondi possono essere istituiti, con le medesime modalità richiamate per l'istituzione obbligatoria, anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trova applicazione la disciplina in materia di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1º gennaio 2017, con un'aliquota contributiva pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

Fondi di solidarietà alternativi (articolo 3, commi da 14 a 18). Questi commi introducono un modello di costituzione dei fondi di solidarietà alternativo a quello dei fondi di solidarietà bilaterali. Più specificamente, si prevede la facoltà, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, di adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali. L'adeguamento deve in ogni caso prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Viene poi demandato agli accordi e ai contratti collettivi la definizione: a) di un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; b) delle tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; c) dell'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione, ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, anche in considerazione degli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia, e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo; d) della possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale; ed e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. Le norme prevodono, anche, il riconoscimento, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, dell'erogazione dell'ASPI (per un periodo massimo di 90 giorni da computare in un biennio mobile) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di specifici requisiti, a condizione che ci sia un intervento integrativo da parte dei fondi bilaterali disciplinati dall'articolo medesimo (o dei fondi di solidarietà bilaterali) pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015; al relativo onere si provvede per l'anno 2013 sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili, e per il biennio 2014-2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

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