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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; ed e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Collaborazioni rese da titolari di partita Iva (articolo 1, commi 26 e 27). Viene introdotto l'articolo 69-bis nel Dlgs 276/2003 con l'obiettivo di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita Iva. Viene introdotta la presunzione che prestazioni rese da titolari di partita Iva sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell'arco di un anno solare; che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente. C'è anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 61, comma 3, del Dlgs 276/2003, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione.

Contrattazione di secondo livello (articolo 4, commi 28 e 29). Si interviene sugli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello. Il comma 28 prevede in primo luogo la messa a regime dello sgravio contributivo previsto all'articolo unico, commi 67 e 68, della legge 247/2007, rimuovendo il riferimento al carattere sperimentale da esso previsto. Inoltre, viene semplificata la procedura di concessione dello sgravio contributivo, (sopprimendo l'apposito Osservatorio istituito presso il ministero del Welfare e la procedura che richiedeva una procedura annuale di conferma), prevedendo che lo sgravio è concesso avalere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro, già presenti nello stato di previsione del ministero del Welfare, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. A fini di coordinamento normativo, poi, la norma dispone l'abrogazione delcomma 14 dell'articolo 33 della legge 183/2011. Il comma 29 poi autorizza per l'anno 2011il ministro del Welfare a utilizzare le risorse iscritte nei capitoli del proprio stato di previsione già impegnate per gli sgravi contributivi.

Contratto di inserimento (articolo 1, commi 14 e 15). Viene soppresso il contratto di inserimento, attraverso l'abrogazione degli articoli 54-59 del Dlgs 276/2003 che si occupano di disciplinare questo tipo di contratto. La disciplina vigente continua tuttavia a trovare applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012. La relazione illustrativa spiega che la soppressione dell'istituto è legata all'introduzione di un nuovo e organico sistema di incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate che scatta a decorrere dal 2013.

Contratto a termine e contratto di somministrazione (articolo 1, commi da 9 a 13). Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato (il cosidetto contratto a termine) e del contratto di somministrazione. In particolare viene modificato il Dlgs 368/2001, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato. Ecco come: esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro - ai fini della stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine, purché esso sia di durata non superiore a un anno; in tali casi il contratto non può comunque essere oggetto di proroga. È stata inserita una ulteriore ipotesi di esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, operante nei casi, previsti dalla contrattazione collettiva (a livello interconfederale o di categoria o, in via delegata, ai livelli decentrati), in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di particolari processi produttivi (determinati dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente); esclusione del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro), ai fini della prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; prolungamento dei limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto a termine si considera a tempo indeterminato (dai 20 giorni attualmente previsti a 30 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; dai 30 giorni attualmente previsti a 50 giorni in caso di contratti di durata superiore), con l'introduzione dell'obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente (secondo modalità definite con decreto del ministro della Lavoro da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge), entro la scadenza della durata del rapporto prevista dal contratto, che il rapporto continuerà, indicando anche la durata della prosecuzione; ·prolungamento dell'intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato (dai 10 giorni attualmente previsti a 60 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; dai 20 giorni attualmente previsti a 90 giorni in caso di contratti di durata superiore). É stato anche previsto che, nell'ambito di particolari processi produttivi (determinati dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo o dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico o dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo o dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente), i contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione di tali intervalli di tempo (fino a 20 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi; fino a 30 giorni in caso di contratti di durata superiore). In assenza dell'intervento della contrattazione collettiva entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a stabilire le suddette condizioni provvede (sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale) il ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Ai fini del calcolo del limite complessivo di 36 mesi (superato il quale, anche per effetto di proroghe o rinnovi di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto a termine si considera comunque a tempo indeterminato) si tiene conto anche dei periodi di missione nell'àmbito di contratti di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato) con mansioni equivalenti e svolti tra gli stessi soggetti. Modifica ulteriori alla disciplina della somministrazione di lavoro (articoli 20-28 del Dlgs 276/2003). Fra le novità vengono ampliati i termini per l'impugnazione (anche extragiudiziale) e per il successivo ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il primo termine è elevato da 60 a 120 giorni (decorrenti dalla cessazione del contratto), mentre il secondo termine è ridotto da 270 a 180 giorni (decorrenti dalla precedente impugnazione).

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