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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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I nuovi termini si applicano per le cessazioni di contratti a tempo determinato che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2013. C'è anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 5, del collegato lavoro (legge 183/2010), relativamente al risarcimento del danno subìto dal lavoratore nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Controversie in materia di licenziamenti, rito speciale (articolo 1, commi da 47 a 69). Viene introdotto un rito speciale per le controversie relative all'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 18 della legge 300/1970, nonché alle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Viene stabilito che il licenziamento va impugnato davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro con ricorso avente i requisiti di cui all'articolo 125 Cpc; con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle da impugnazione del licenziamento o domanda inerente la qualificazione del rapporto di lavoro salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui lo stesso tribunale, adito per l'eventuale opposizione, definisce il relativo giudizio. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da impugnazione del licenziamento o domanda inerente la qualificazione del rapporto di lavoro, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a 10 giorni prima dell'udienza. Il ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato dall'opponente all'opposto, anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva, a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 Cpc. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma (per litisconsorzio necessario), 106 e 107 (intervento su istanza di parte o per ordine del giudice) del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi 60 giorni, e dispone che siano notificati al terzo, a opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini. Il terzo chiamato deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria in cancelleria. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale, il giudice ne dispone la separazione. All'udienza, il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del Cpc, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La Corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi 60 giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. I termini che qui rilevano sono pertanto: il termine per la costituzione dell'opposto, fino a 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze dell'art. 416 Cpc; il termine di notifica del decreto di fissazione, almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione. Alla prima udienza, la Corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza d'appello, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall'udienza di discussione. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327 del Cpc (decadenza dal ricorso in Cassazione dopo 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello). Il ricorso in Cassazionme contro la sentenza di appello va proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d'appello, che provvede a norma del comma 60 (sospensione, per gravi motivi, dell'efficacia della sentenza reclamata). È previsto un termine massimo di 6 mesi per la fissazione dell'udienza di discussione da parte della Cassazione; il termine decorre dalla proposizione del ricorso. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica il disposto del già richiamato articolo 327 del Cpc. Alla trattazione delle controversie sui licenziamenti regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze. Norma transitoria: le disposizioni sul nuovo rito si applicano alle controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore della legge in esame. Si affida ai capi degli uffici giudiziari la vigilanza sull'osservanza della norma transitoria. Invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato derivante dall'applicazione delle novelle introdotte.

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