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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Assicurazione sociale per l'impiego, mini-Aspi (articolo 2, commi da 20 a 24). Introdotto un ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato mini-Aspi, volto ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell'Aspi. La mini-Aspi va a sostituire l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-Aspi può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, e consiste in un'indennità di pari importo dell'Aspi.

Assicurazione sociale per l'impiego, mini-Aspi: casi di decadenza (articolo 2, commi 40 e 41). Individuate le cause di decadenza dalla fruizione dell'Aspi e della mini-Aspi, con obbligo di restituzione dell'indennità eventualmente percepita in assenza dei requisiti. Si decade dalla fruizione dell'Aspi e della mini-Aspi nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'Inps del reddito anno che si presume di avere dall'attività stessa; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'Aspi. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituzione dell'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

Assicurazione sociale per l'impiego, mini-Aspi: contributo di finanziamento (articolo 2, commi da 25 a 39). Definite le modalità di contribuzione per il finanziamento del nuovo sistema di indennità (Aspi e mini-Aspi), in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito che verranno sostituiti a regime.
In particolare, si dispone l'applicazione di un'aliquota (pari all'1,31%) per i lavoratori a tempo indeterminato, nonché di un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro), per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni.
Inoltre, si prevede un ulteriore contributo, analogo al contributo stabilito per l'indennità di mobilità, a carico del datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Assicurazione sociale per l'impiego e nuova occupazione (articolo 2, commi da 15 a 19). Disciplinata la sospensione d'ufficio della fruizione dell'Aspi – fino a un massimo di sei mesi - in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato (nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a sei mesi, l'Aspi riprende a decorrere dal momento della sospensione), nonché la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (la riduzione è pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma). In caso di sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (per l'Aspi e per la mini-Aspi).

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