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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Rapporti di lavoro alle dipendenze della Pa (articolo 1, commi 7 e 8). Princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni del provvedimento costituiscano principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico), in coerenza con quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del Dlgs 165/2001. Sul punto il ministro per la Pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individuerà e definirà, anche mediante iniziative normative, gli àmbiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.

Reti territoriali di servizi (articolo 4, commi da 55 a 57). Si prevede, con intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le parti sociali, la definizione di indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la realizzazione di reti territoriali comprendenti i servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati.

Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali a condannati per gravi reat (articolo 2, commi da 58 a 63). Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali di cui siano titolari soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale. In caso di sentenza di condanna per una serie di reati di particolare allarme sociale previsti dal codice penale - associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-bis), attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-bis), associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis) e delitti commessi per agevolare l'attività della stessa o avvalendosi delle condizioni di intimidazione derivanti dall'appartenenza all'associazione; scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter), strage (articolo 422) - è previsto che il giudice disponga la sanzione accessoria della revoca di una serie di prestazioni assistenziali di cui il condannato risulti titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione di invalidità civile. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone l'ulteriore revoca dei trattamenti previdenziali erogati al condannato qualora una precedente sentenza abbia accertato che questi trattamenti derivino, anche parzialmente, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse ai suddetti reati. Della sanzione accessoria applicata è data notizia entro 15 giorni, per l'immediata esecuzione, agli enti titolari dei trattamenti assistenziali e previdenziali in favore del condannato.
Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il ministro della Giustizia (d'intesa con quello del Lavoro) trasmette agli enti titolari dei trattamenti - ai fini della revoca - l'elenco dei condannati in via definitiva per alcuno dei reati sopracitati. Al termine delle indagini preliminari, in sede di richiesta di rinvio a giudizio per l'esercizio dell'azione penale, il pm che nel corso delle indagini abbia acquisito elementi che facciano ritenere irregolarmente percepita una prestazione assistenziale o previdenziale, ne informa la competente amministrazione ai fini dei necessari accertamenti. Se ne ricorrano i presupposti giuridici, i condannati cui siano state revocate le prestazioni assistenziali - a pena eseguita - possono tuttavia beneficiare delle prestazioni previste dalla vigente disciplina. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca sono versate dagli enti erogatori delle prestazioni all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo dirotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, della richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Riduzione spese enti (articolo 4, commi da 77 a 79). Si dispone per alcuni enti (Inps, Inail e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) l'adozione, a decorrere dal 2013, di misure di razionalizzazione organizzativa aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, volte alla riduzione delle spese di funzionamento. Le disposizioni n esame quantificano le riduzioni, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'Inail e 72 milioni di euro per l'Inps. Per i Monopoli i risparmi sono quantificati in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013.

Servizi per l'impiego (articolo 4, commi da 33 a 37 e da 48 a 50). Si modificano gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni rese dai servizi per l'impiego nei confronti di beneficiari di ammortizzatori sociali o di strumenti di integrazione salariale. In primo luogo si fissano alcuni livelli minimi delle offerte e delle prestazioni che devono essere svolte dai servizi regionali per l'impiego nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione o di inoccupazione costituisca requisito. In particolare si prevede: un colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; una formazione della durata complessiva di almeno due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro il termine del periodo del trattamento di sostegno del reddito. In secondo luogo, per i beneficiari di integrazione salariale o altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, si prevede almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva di almeno due settimane, adeguata alle competenze professionali del disoccupato. Si prevede poi un sistema di premialità per la ripartizione delle risorse del Fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego. Si modifica anche la delega già conferita al Governo (e non ancora esercitata) in materia di servizi per l'impiego, differendone il termine ed estendendone l'ambito delle politiche attive.

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