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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Ammortizzatori sociali, soppressione Cigs (articolo 2, commi da 69 a 73). Raffica di abrogazioni e modifiche per il coordinamento con la nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali recata dal provvedimento in esame. In particolare, il comma 70 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Cigs nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca.

Appalti, responsabilità solidale (articolo 4, comma 31). La norma interviene sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore negli appalti di opere o di servizi per quanto attiene ai trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori. In primo luogo, con riferimento alla responsabilità solidale di committente e appaltatore negli appalti di opere e servizi, si specifica che essa rimane ferma salva diversa previsione delle norme della contrattazione collettiva che possano individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. In secondo luogo si interviene sui rapporti di responsabilità tra committente e appaltatore in sede di giudizio. Rispetto alla formulazione vigente si prevede che: a) il committente imprenditore o datore di lavoro è sempre convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore; b) l'eccezione di preventiva escussioneesercitata da parte del committente può riguardare non solo il patrimonio dell'appaltatore (come attualmente previsto) ma anche quello di eventuali subappaltatori; in ogni caso il committente non è tenuto (come attualmente previsto) a indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi; c) l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore (come attualmente previsto) ma anche dopo l'infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori. Resta invece immutata la possibilità per il committente che ha eseguito il pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Apprendimento permanente (articolo 4, commi da 51 a 54 e da 58 a 61). Si definisce l'apprendimento permanente, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, come qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale, con intesa in Conferenza unificata, su proposta dei ministri dell'Istruzione e del Welfare, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la realizzazione di una "dorsale informativa unica", mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti. SI tabilisce che per apprendimento formale si intende quello che viene realizzato tramite il sistema nazionale di istruzione e formazione, le università e le istituzioni di alta formazione e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica/diploma professionale conseguiti anche in apprendistato o di una certificazione riconosciuta. Si definisce invece apprendimento non formale quello scaturente da una scelta consapevole della persona, avviata fuori dai canali sopra indicati, anche del volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale e nelle imprese. Infine, l'apprendimento informale è definito come quello che si realizza nell'attività quotidiana, tramite il sistema di relazioni personali e professionali, anche a prescindere da una scelta intenzionale della persona. Le norme in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Apprendistato (articolo 1, commi da 16 a 19). Viene modificata la disciplina generale dell'apprendistato. Ecco le novità: si richiede che la disciplina prevista dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali); in caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso - che decorre dallo stesso termine - continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; in riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro). Mentre la normativa vigente - che continua a operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 - fissa un unico limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione in esame prevede: che il suddetto limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti; che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2; che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a partire dalla data di costituzione del rapporto.

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