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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Coperture finanziarie (articolo 4, commi da 69 a 71). Contiene la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento e la relativa clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo a tal fine, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, che il Ministro dell'economia provveda, a decorrere dall'anno 2013, alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Democrazia economica (articolo 4, commi da 62 a 63). Viene attribuita una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, e di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, finalizzati a promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa.

Dimissioni in bianco, tutela maternità e paternità (articolo 4, commi da 16 a 23). Si modifica la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. In particolare: si estende (da uno) ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie; si estende (da uno) ai primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie (specificando che in caso di adozione internazionale i tre anni decorrono dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento). Si specifica poi come nei casi sopra indicati, si estenda l'istituto del convalida anche al caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; e sempre nei casi sopra indicati, viene specificato che la convalida costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro (la normativa vigente già la pone come condizione, ma senza specificarne la natura sospensiva).

Disoccupazione, procedure semplificate (articolo 4, commi 38 e 39). Si introducono misure disemplificazione in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione. Il comma 38 prevede che ai fini della presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpI, ladichiarazione dell'interessato volta ad attestare l'attività lavorativaprecedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.181 del 2000) possa essere resa all'Inps, che la trasmette al servizio regionale per l'impiego competente per territorio, mediante apposito sistema informativo. Il comma 39 prevede, a fini di semplificazione degli adempimenti per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, che le Regioni e le Province mettano a disposizione dell'Inps, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità e al possesso dello stato di disoccupazione e sua durata.

Disabili, diritto al lavoro (articolo 4, comma 27). Vengono modificati i criteri, previsti all'articolo 4, comma 1 della legge n. 68/1999, per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette prevedendo che vengano inseriti nella base di computo aziendale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. In secondo luogo, si modifica l'articolo 5, comma 2 della legge n. 68/1999, prevedendo che ai fini dell'esonero dagli obblighi di assunzione si ricomprende nel personale di cantiere del settore edile anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori. In terzo luogo, si introduce il comma 8-quinquies all'articolo 5 della legge n. 68/1999, con il quale la disciplina sui procedimenti relativi agli esoneri parziali (dagli obblighi di assunzione), sui criteri e le modalità per la loro concessione e la definizione di norme volte al potenziamento delle attività di controllo, viene rimessa a un regolamento ministeriale finalizzato a evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero e a garantire il rispetto delle quote di riserva. Il provvedimento è adottato con decreto del ministro del Welfare, sentita la Conferenza unificata. Infine, si interviene sul comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 68/1999, prevedendo che gli uffici competenti dei servizi regionali per l'impiego comunichino, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie, e il ricorso agli esoneri, ai fini dell'attivazione degli eventuali accertamenti.

Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione (articolo 1, commi da 1 a 6). Vengono individuati gli obiettivi generali del disegno di legge di riforma. Si punta alla realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. Le finalità del provvedimento vengono perseguite attraverso: l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, con il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato; la valorizzazione dell'apprendistato; la ridistribuzione in modo più equo delle tutele dell'impiego, da un lato, contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità relativi alle tipologie contrattuali e, dall'altro, adeguando la disciplina del licenziamento. é stata effettuata una revisione degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive. Contrasto, poi, di usi degli istituti contrattuali esistenti volti ad eludere obblighi contributivi e fiscali. Si punta anche alla promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e di nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni e alla promozione di modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea. Istituzione - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). L'obiettivo è quello di verificare lo stato di attuazione degli interventi e valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego. Al sistema di monitoraggio e valutazione,istituito presso il ministero del Lavoro in collaborazione con le altre Istituzioni competenti, concorrono le parti sociali (attraverso le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro), nonché l'Inps e l'Istat, chiamati ad organizzare una banche dati informatizzate anonime. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione dovrà produrre rapporti annuali sullo stato di attuazione delle singole misure, da cui potranno essere desunti elementi per successivi interventi di implementazione o correzione delle norme introdotte.

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