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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Incentivi per l'occupazione di donne e anziani in aree svantaggiate (articolo 4, commi da 8 a 11). Si introduce, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50%, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro a favore di determinate categorie di lavoratori. La riduzione è modulata, per quanto riguarda la durata, all'età dei lavoratori, al loro status lavorativo e alla tipologia contrattuale applicata. Il beneficio contributivo di dodici mesi è riconosciuto anche per i lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a tempo determinato. Come osserva la relazione illustrativa allegata al provvedimento originario, all'introduzione di tale tipologia è connessa, ai sensi del precedente articolo 1, commi 14-15, la contestuale soppressione dell'istituto del contratto di inserimento. Più nel dettaglio, si riconosce un'agevolazione contributiva, consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e di durata pari a dodici mesi, per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, come specificato nel corso dell'esame al Senato in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi. In tali casi, se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione con il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, mentre se l'assunzione viene effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Indennità di mobilità, disposizioni transitorie (articolo 2, comma 46). Ridefiniti, con un progressivo ridimensionamento, per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità, fino al pieno assorbimento nell'ambito dell'Aspi, dal 1° gennaio 2017.

Lavoratori anziani (articolo 4, commi da 1 a 7). Si prevede, in caso di eccedenza del personale, la possibilità che con appositi accordi, stipulati tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, venga posto a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, al fine di incentivarne l'esodo. In tale ipotesi, il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento dei lavoratori interessati. L'accordo può concernere esclusivamente lavoratori in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoro accessorio e modifiche alla disciplina dei voucher (articolo 1, commi 32 e 33). Intervento sulla disciplina del lavoro accessorio (articoli 70 e 72 del Dlgs 276/2003), con l'obiettivo di restringere il campo di operatività dell'istituto. Ridefiniti i limiti di applicazione sulla base del solo criterio dei compensi prevedendo che il loro importo complessivo non può essere superiore a 5mila euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti; per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5mila euro annui, si prevede che le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2mila euro annui. Per quanto riguarda le attività agricole, la normativa vigente viene sostanzialmente confermata con alcune limitazioni: si escludono le casalinghe dal novero dei soggetti abilitati (restano confermati, invece, i pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università). È stato specificato che le attività agricole svolte a favore ossia di produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7mila non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Soppressa la norma che attualmente consente alle imprese familiari di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fiscale, fino a 10mila euro. Soppresse le discipline sperimentali (previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2012) che attualmente consentono prestazioni di lavoro accessorio da parte di titolari di contratti di lavoro a tempo parziale e di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri, si prevede che i compensi percepiti nell'ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Attraverso l'integrazione dell'articolo 72, comma 1, del Dlgs 276/2003, si interviene sui buoni (voucher), specificando che: i buoni devono essere orari, numerati progressivamente e datati; in sede di adozione del decreto ministeriale che aggiorna periodicamente il valore nominale dei buoni, si deve tener conto delle «risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali». Attraverso l'integrazione dell'articolo 72, comma 4, del Dlgs 276/2003, si dispone invece l'adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste per gli iscritti alla Gestione separata dell'Inos, da rideterminare con decreto del ministro del Lavoro. Viene dettata la disciplina transitoria, prevedendo che resta comunque ferma, fino al 31 maggio 2013, la normativa vigente con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell'entrata in vigore della legge.

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