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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Imprese, semplificazioni (articolo 14, commi da 8 a 11)
Arrivano una serie di norme per la semplificazione anche contabile in favore delle aziende. Intanto si prevede che nel quadro delle disposizioni che riducono gli adempimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata viene introdotta una procedura semplificata di trasferimento di quote delle Srl, mediante l'interpretazione autentica delle disposizioni (contenute nell'articolo 36, comma 1-bis del D.L. 112 del 2008, come successivamente modificato) che hanno introdotto modalità semplificate di sottoscrizione e deposito degli atti relativi ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata. Con la disposizione in esame si precisa che la modalità di trasferimento così richiamata è espressamente in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile, il quale ordinariamente prevede la sottoscrizione autenticata dell'atto di trasferimento, che deve essere depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura del notaio autenticante. Si precisa poi che la firma digitale utilizzata nella procedura "semplificata" è quella disciplinata dal'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale). E (ancora) a partire dal 1° gennaio 2012, si consente alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Toccherà al Tesoro definire voci e struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato (e le modalità d'attuazione della presente norma). Si autorizzano infine i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

Infrastrutture, defiscalizzazione (articolo 18)
Si introduce la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing. Si tratta sostanzialmente di misure finanziarie alternative al contributo pubblico in conto capitale. Si specifica che le agevolazioni si applicano alle procedure di costruzione di nuove autostrade col sistema della finanza di progetto che siano state avviate, ai sensi della normativa vigente, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge in esame. L'agevolazione è fruita dalle società di progetto appositamente costituite per la realizzazione delle infrastrutture autostradali. L'agevolazione consiste nella possibilità di compensare l'ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest'ultimo. In particolare, mediante riduzione o azzeramento del contributo a fondo perduto: a) possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l'Irap generati durante il periodo di concessione; b) si possono assolvere gli obblighi di versamento Iva, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti Iva e di risorse proprie del bilancio Ue. Si prevede che il contributo a fondo perduto e le modalità e i termini delle misure fiscali precedentemente descritte, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario e sono riportate nel contratto di concessione che deve essere approvato con decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con via XX Settembre. La misura del contributo pubblico, comprese le agevolazioni fiscali, non può comunque eccedere il 50% del costo dell'investimento e deve essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria.

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