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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Contratti di produttività e contrattazione aziendale di prossimità, sgravi fiscali e contributivi (articolo 33, commi 12 e 14)
Disposizioni sul regime agevolato fiscale e contributivo degli emolumenti correlati a incrementi di produttività e specifiche indicazioni sulle modalità di fruizione del richiamato sgravio contributivo. Viene prorogato per il 2012 il regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali avente aliquota del 10 per cento. La determinazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell'agevolazione sono demandate a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Fissato un limite massimo per l'agevolazione di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nel 2013.

Contratti di prossimità (articolo 22, comma 6)
Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, si dispone che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui all'articolo 26 del decreto legge 98 del 2011 e applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, previste per tale contrattazione, siano riconosciute ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Contratto di programma 2009-2011 con Poste italiane (articolo 33, comma 31)
Il contratto di programma 2009-2011, fra ministero dello Sviluppo economico e Poste italiane, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa della Unione europea. Agli oneri finanziari si fa carico nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. La norma entrerà in vigore alla data di pubblicazione della legge di stabilità.

Contributi associazioni non vedenti (articolo 33, comma 35)
Viene fissato in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012, il contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 379/1993. Viene contestualmente disposto che il contributo sia attribuito per il 50% all'Irifor, (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Onlus), per il 35% all'Irfa (Istituto per la riabilitazione e la formazione Anmil Onlus) e per il restante 15% all'Ierfop. (Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale, Onlus) con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione di cui all'articolo 2 della legge 379/1993.

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