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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Entrata in vigore (articolo 36)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Esteri, sforbiciata alle spese per missioni e ai fondi per la sicurezza comune europea (articolo 4, commi da 2 a 6)
Alla Farnesina vengono ridotti 1,23 milioni di euro per "congelare" 29 posti di personale scolastico in servizio nelle scuole e centri culturali all'estero. Si riduce poi di due milioni (dal 2012) il contributo al Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste e di ben 12,39 milioni (ma solo per il 2012) il finanziamento italiano per la politica estera e di sicurezza comune europea. Arriva anche un aumento, dal 15% al 20% dell'indennità personale il canone dovuto per le residenze di servizio dei funzionari che occupano, tra l'altro, posti di ministro e ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e dei titolari dei consolati generali di prima classe. Per il 2012 si prevede pure la riduzione al 15% delle indennità di sistemazione spettanti al personale degli Affari esteri, ovvero a personale docente che assume un incarico in una sede all'estero, purchè provenienti da altra sede estera. Con riferimento al solo personale dell'Amministrazione degli Affari esteri che fruisce di residenze di servizio, inoltre, si prevede che la vigente riduzione dell'indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dello Stato, pari al 40%, salga al 50 per cento. La norma riduce al 20%, per l'anno 2012, l'indennità di richiamo in Italia dal servizio all'estero al personale richiamato in Italia per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede e con le esigenze derivanti dal rientro in Italia. La norma riduce di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero, agli assegni per oneri di rappresentanza, agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero. Si prevede poi, per il 2012, la sospensione dell'autorizzazione di spesa (pari a euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005) per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno. Viene fissata anche una limitazione alle spedizioni di effetti del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri e delle istituzioni scolastiche all'estero in occasione dei trasferimenti. In particolare, si prevede la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all'estero. Viene inoltre abrogata la norma, di cui all'art. 199, settimo comma, secondo periodo, del Dpr n. 18 del 1967, che riconosceva ai dipendenti dell'Amministrazione degli Affari esteri, in occasione del trasferimento da una ad altra sede all'estero, il diritto ad effettuare, a carico del Ministero, la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.

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