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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2012 alle ore 14:30.

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Cambiano i contratti d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, con l'apprendistato che punta a diventare il canale principale d'assunzione da parte delle imprese. Dopo lunghi tira e molla si modifica anche quel vero e proprio "totem" dell'articolo 18: nei licenziamenti disciplinari il reintegro in caso di recesso illegittimo dovrà essere deciso dal giudice non più in base alla legge, ma alle "tipizzazioni" contenute nei contratti collettivi e nei codici disciplinari.

Mentre nei licenziamenti per motivi economici, una fittizia malattia del lavoratore nella fase di conciliazione obbligatoria non potrà più inficiare l'atto di recesso. E il reintegro (cosiddetta tutela reale) in caso di licenziamento economico illegittimo scatta solo nel caso di «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento».

La riforma targata Elsa Fornero interviene pure sul sistema degli ammortizzatori sociali, istituendo dal 1° gennaio 2013 l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (l'Aspi), che si concretizza nell'erogazione di un'indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di lavoro.

Ecco l'abc della riforma del mercato del lavoro varata il 25 giugno 2012 dalla Camera grazie a un colpo d'acceleratore chiesto dal premier Mario Monti per ottenere il via libera prima del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. Ecco, in 68 voci, il contenuto completo del provvedimento.

Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri (articolo 2, commi da 47 a 50). Disciplinata la destinazione, la riscossione e il versamento dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, disposto dall'articolo 6-quater del Dl 7/2005, prevedendo che, a decorrere, dal 1° gennaio 2016, gli introiti dell'addizionale siano versati alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'Inps.

Aliquote contributive della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni, estensione del campo di applicazione (articolo 2, comma 68). Estesa l'applicazione, con effetto dal 1º gennaio 2013, delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato n. 1 del Dl 201/2011, ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'Inps che non fossero già interessati dalla richiamata disposizione incrementale, cioè gli imprenditori agricoli professionali. Tali aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2% previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 233/1990, concernente l'obbligo, per gli assicurati alla gestione in oggetto deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969, del versamento di tale contributo addizionale ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti.

Aliquote contributive della Gestione separata Inps (articolo 2, comma 57).
Incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche. In particolare, si prevede un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27% attuale) e al 24% (dal 18% attuale) - per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico - a regime dal 2018.

Ammortizzatori, disposizioni transitorie (articolo 2, commi 44 e 45). Disciplinata la fase transitoria, in attesa dell'entrata a regime dell'Aspi, per i nuovi eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015. Vengono stabilite le prestazioni (quantificate in mesi) erogate ai soggetti interessati dagli eventi di disoccupazione in relazione alla loro età anagrafica, prevedendo che la durata dei trattamenti aumenti in misura proporzionale all'età dei beneficiari. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del Rdl 636/1939. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, viene disciplinata nei seguenti termini: A) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; B) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

Ammortizzatori, gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali (articolo 2, commi da 64 a 67). Per il periodo transitorio 2013-2016 concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. Per garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali nel provvedimento in esame, per gli anni 2013-2016 il ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. I trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, così come incrementato (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016). Proroga, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 183/2011. I trattamenti possono essere prorogati sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia. In ogni caso, la misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta: del 10%nel caso di prima proroga; del 30% nel caso di seconda proroga; del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Confermata la relazione bimestrale sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga da inviare, da parte del ministero del Lavoro, al ministero dell'Economia. Applicazione, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del Dl 86/1988 e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 223/1991, anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga.

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