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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.

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Patto di stabilità interno degli enti locali (articolo 31)
L'articolo 31 reca la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2012 e successivi. L'articolo contiene una disciplina a regime, che si applica a decorrere dall'anno 2012. Viene confermata, in larga parte, la precedente normativa del patto di stabilità interno per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario di comparto. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del Patto, entrano anche i comuni di piccole dimensioni. Pur confermando l'applicazione del Patto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, ne estende l'applicazione, a partire dal 2013, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5mila abitanti. Confermata la disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale). Esclusione di una serie di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo di competenza mista. Vengono riproposte le disposizioni ordinamentali già presenti nella attuale disciplina riguardanti le modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità, prevedendo che esso debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. Gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno ricalcano, in sostanza, le regole già dettate dalla legge 220/2010. Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il Patto (tutte le province e i comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e dal 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5mila abitanti), anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria. Gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sistema web.La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Una disposizione prevede che i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno possano essere modificati con decreto del ministro dell'Economia, qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno. Il ministro dell'Economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è autorizzato ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea. Procedura particolare per determinare gli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma, in quanto Capitale della Repubblica: si prevede che il Comune di Roma concordi con il ministro dell'Economia, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. Quindi entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al ministro dell'Economia. Disposizioni per l'applicazione del Patto di stabilità interno agli enti locali di nuova istituzione. Per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2009, è prevista l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, questi enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, che sono stati assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2010 e dal 2011, adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009. Applicazione del Patto di stabilità agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. La norma dispone che ad essi le regole del Patto di stabilità interno si applicano a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Previste misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità. La normativa si occupa anche delle ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. Previste anche norme antielusive delle regole del patto di stabilità interno, finalizzate ad assicurare il rispetto da parte degli enti locali della disciplina del patto. In particolare nullità dei contratti di servizio e degli atti posti in essere da regioni ed enti locali elusivi delle regole del patto di stabilità. Sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto. Assegnata alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il compito di irrogare sanzioni pecuniarie (fio a 10 volte l'indennità di carica per gli amministrativi che hanno posto in essere atti elusivi; fino a 3 mensilità del trattamento retributivo per il responsabile del servizio economico-finanziario).

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