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Questo articolo è stato pubblicato il 14 novembre 2011 alle ore 16:11.
Contenzioso civile davanti alla corte di appello e alla Cassazione, riduzione (articolo 26)
Disposizioni che hanno l'obiettivo di favorire lo smaltimento dell'arretrato civile in cassazione e in corte di appello. Prevede – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento – l'estinzione dei procedimenti civili: davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 69/2009 (4 luglio 2009); davanti alle corti d'appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame. Previsto un avviso alle parti costituite, da parte delle cancellerie, relativo all'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento. Se permane l'interesse a proseguire nell'impugnazione, la parte che ha sottoscritto il mandato, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione dell'avviso, lo dichiara con istanza sottoscritta personalmente. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti si attiva in tal senso; ne deriva l'estinzione del giudizio, dichiarata con decreto del presidente del collegio.
Contratti di lavoro a tempo parziale (articolo 22, comma 4)
Arrivano semplificazioni procedimentali. Le modifiche concernono, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sè stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica. La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Contratti di produttività, deduzione Irap (articolo 22, commi 7 e 8)
Si consente alle Regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall'Irap delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 98 del 2011. L'agevolazione concessa è esclusivamente a carico del bilancio della Regione interessata. Restano inoltre fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
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