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Questo articolo è stato pubblicato il 09 dicembre 2011 alle ore 13:05.

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Si razionalizza la possibilità si accesso al pensionamento anticipato attraverso l'introduzione della pensione anticipata per i soggetti che accedano al trattamento pensionistico con età inferiori ai requisiti richiesti in precedenza esclusivamente con una specifica anzianità contributiva, prevedendo inoltre la possibilità - per i soggetti con una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo - di accedere al pensionamento con un'età inferiore ai 62 anni ma con una riduzione del 2% di tale quota. In particolare, per tali soggetti è prevista una riduzione percentuale della quota di pensione nel caso in cui questi ultimi accedano al pensionamento anticipato con un'età inferiore ai 63 anni.

Si prevede poi il coordinamento dell'aggiornamento con cadenza triennale dei requisiti anagrafici (e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva) per l'accesso ai trattamenti pensionistici anche al requisito contributivo della pensione anticipata e si prevede che gli adeguamenti successivi a quello del 1° gennaio 2019 abbiano cadenza biennale. Si dispongono specifiche esenzioni all'applicazione della nuova normativa per determinate categorie di lavoratori, nel limite di un contingente di 50mila soggetti, disponendo inoltre il monitoraggio, da parte degli enti previdenziali, delle domande di pensione presentate dai lavoratori interessati; l'estensione dei coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo per età fino a 70 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013; alcune modifiche all'articolo 1 del D.lgs. 67/2011 che riducono il periodo di transitorio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ferma la previsione dei commi 10 e 11 dell'articolo 24 in tema di pensione anticipata; l'adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, compresi alcuni tipologie di lavoratori come quelli del settore minerario, il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei vigili del fuoco e relativi dirigenti e gli iscritti ai dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. Si prevede poi la facoltà, in materia di totalizzazione, per i soggetti interessati, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata ai fini del conseguimento di un'unica pensione.
Arriva invece la conferma dell'applicazione degli istituti dell'esonero dal servizio, permanenza in servizio oltre i limiti di età, collocamento a riposo e risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici, con specifiche eccezioni per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla medesima data. E si dice sì all'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo, secondo un ammontare definito. E ancora: l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche, di finanziamento e di computo, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps nella misura dello 0,3% annuo, fino a raggiungere il livello del 22%, la rideterminazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'Inps; l'adozione entro e non oltre il 31 marzo 2012, ai fini dell'equilibrio finanziario delle gestioni degli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni, sottoposte all' all'approvazione dei ministeri vigilanti, con specifiche sanzioni in assenza di tali provvedimenti; il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici solamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps.

Si prevede poi l'estensione ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, delle tutele in materia di malattia e maternità e l'istituzione presso il ministero del Welfare di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per il 2012 con 200 milioni, e a decorrere dal 2013, per 300 milioni annui. Si costituisce una specifica Commissione, incaricata di svolgere entro il 31 dicembre 2012 un'analisi su possibili e ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico ed eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi. C'è la promozione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2011, di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. E arriva infine la disapplicazione, per la quota di alcune tipologie di indennità di fine rapporto previste nel Tuir, di importo eccedente un milione di euro, del regime di tassazione separata e l'assoggettamento alla tassazione ordinaria.

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