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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Imposte su voli e aeromobili (articolo 67, comma 5-quater). Si modifica la disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri in aerotaxi, che viene estesa anche al servizio taxi effettuato tramite elicottero. Viene inoltre innalzata la misura dell'imposta erariale sugli aeromobili privati per gli aerei di peso superiore a 10mila chilogrammi.

Imprese, strumenti di finanziamento (articolo 32). Alle società di capitali, nonché alle società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese è data la possibilità di emettere cambiali finanziarie. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie a condizione che l'emissione sia assistita da uno sponsor che mantenga in portafoglio una quota dei titoli fino alla naturale scadenza, l'ultimo bilancio dell'emittente sia certificato da un revisione contabile o una società di revisione, i titoli siano collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, neanche indirettamente, soci della società emittente.

Imprese culturali dello spettacolo, misure per lo sviluppo (articolo 51-bis). Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo. Si riconosce la qualifica di micro, piccola e media impresa agli organismi
dello spettacolo costituiti in forma di impresa operanti nei diversi settori di
attività. Tali imprese usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le Pmi. Modifiche all'articolo 17 del Dlgs 507/1993, disponendo l'esenzione dall'imposta per la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli di ingresso.

Imprese in crisi, compensi dei commissari giudiziali e straordinari delle amministrazioni controllate (articolo 50). Intervento sul decreto legislativo 270/1999, con modifiche finalizzate al contenimento dei costi della procedura sui compensi dei commissari giudiziali e straordinari delle amministrazioni controllate di grandi imprese in crisi. Il decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di scelta degli esperti della procedura, contemplerà anche gli obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi; l'onere del compenso del delegato è a
carico del compenso del commissario, mentre l'attribuzione di altri incarichi di collaborazione e consulenza viene assoggettata alla autorizzazione del Comitato di sorveglianza e limitata ai casi di effettiva necessità e alla previa verifica circa l'inesistenza di idonee professionalità interne all'impresa; c'è la previsione della emanazione di un decreto Mise (di concerto con il ministro dell'Economia), con l'indicazione di criteri ulteriori, rispetto a quelli del regolamento dei compensi dei curatori fallimentari. In esso vi sarà: la determinazione in misura fissa del compenso del commissario giudiziale tra minimi e massimi da modulare in rapporto a parametri dimensionali delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura; l'indicazione di un tetto massimo fissato nell'80% delle misure previste per i compensi dei curatori; la determinazione del compenso del comitato di sorveglianza, in rapporto

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