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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Cooperative, adeguamento del sistema sanzionatorio (articolo 46). Intervento sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative: prevista una sanzione amministrativa applicabile agli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche.

Copertura (articolo 17-duodecies). L'articolo 17-duodecies introdotto dalla Camera reca la coperturafinanziaria degli oneri recati dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1. Ai sensi del comma 1, tali oneri - quantificati in 70 milioni di euro per l'anno 2013 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 - vengono copertimediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopoparzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Ambiente. Il comma 2 autorizza conseguentemente il ministro dell'Economia e delleFinanze ad apportare le necessari variazioni di bilancio con propri decreti.

Copertura finanziaria (articolo 69). La noma reca il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013, e la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento. Viene poi stabilito che le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico.

Corrispettivi a base di gara, per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria(articolo 5). Modifica all'articolo 9 del Dl 1/2012, abrogativo delle tariffe professionali. Lo scopo è quello di introdurre una disciplina per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, che consenta di colmare il vuoto normativo che si è creato a seguito dell'abrogazione e che ha creato numerose difficoltà alle stazioni appaltanti.

Crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali (articolo 6). Viene introdotto un nuovo articolo 26-bis nel Dl 1/2012, prevede che il limite massimo di 516mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta non si applichi agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni. Si dispone, inoltre, il vincolo di destinare tali compensazioni esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.

Comitato italiano paraolimpico (articolo 65). Si novella l'articolo 2 della legge189/2003 - che reca norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili - disponendo che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono "associazioni con personalità giuridica di diritto privato". Si sancisce così a livello legislativo ciò che è già previsto negli articoli 19 e 23 dello Statuto del Comitato italiano paraolimpico, rispettivamente per le federazioni e per le discipline sportive paraolimpiche. Si dispone, inoltre, che agli organismi citati nel novellato art. 2 della legge 189/2003 continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche. Il riferimento, pertanto, è al Cip, alle federazioni sportive paraolimpiche e alle discipline sportive paraolimpiche.

Derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 58). Viene istituita presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie. Ad esse si applica una disciplina speciale, per le erogazioni liberali, secondo cui gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale derrate alimentari secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Viene poi definito come l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sia il soggetto responsabile dell'attuazione del programma. l'Agea opera secondo criteri di economicità - per conseguire gli scopi dell'articolo - dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.

Diritti consolari, incremento delle tariffe (articolo 41-bis). Incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per cento. Le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi strutturali e informatici a beneficio degli uffici all'estero del ministero degli Affari esteri, e a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Mae. Disposto anche un incremento di 40 unità del contingente di personale destinato al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani nella Repubblica popolare cinese.

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