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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Settore petrolifero, semplificazione degli adempimenti (articolo 36). È consentito di continuare a utilizzare i sistemi di sicurezza operativa già in atto senza necessità di procedere alla contestuale bonifica del sito, purché l'autorizzazione al riutilizzo delle aree interessate previamente acquisita attesti che non vengono compromessi eventuali successivi interventi di bonifica che dovessero risultare necessari ai sensi dell'articolo 242 del Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente). Rispetto al testo iniziale del Governo è stato nuovamente esteso anche alle attività di reindustrializzazione (e non solo dei siti di interesse nazionale) la semplificazione procedimentale , pur precisando che essa vale anche per il caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito. Chiarita la competenza nel procedimento autorizzativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente ai soli impianti
industriali strategici e relative infrastrutture sottoposti alla disciplina del Codice della navigazione. Fatta salva la Via, la proposta introduce un coordinamento delle "autorizzazioni ambientali" prevedendo tempi ridotti di rilascio (da 180 a 90 giorni). Si prevede che il ministero dell'Ambiente adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. Prevista una modifica dell'attuale disciplina della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, dettata dal Dm 329/04, in materia di verifiche periodiche di riqualificazione dell'integrità e del funzionamento delle attrezzature (rispettivamente con cadenza decennale e biennale). A decorrere dal 1° gennaio 2013 il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall'Unione europea è subordinata all'accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei; la clausola di salvaguardia finanziaria è stata ulteriormente dettagliata. Si attribuisce un valore all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui all'allegato VII al testo unico ambientale, per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno di depositi petroliferi.

Sisma in Emilia, del maggio 2012, ricostruzione (articoli 10 e articoli 67-septies e 67-octies ). Disposizioni per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Le misure sono specificamente volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati a uso scolastico ed edifici pubblici. Tali disposizioni integrano quanto già previsto dal decreto-legge 74/2012, che dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici. Intervento sul Dl 74/2012, prevedendo che i presidenti delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 dovranno stabilire interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili pubblici. Si prevedono a tal fine apposite convenzioni con i soggetti proprietari per la celere ricostruzione, onde conseguire la regolare fruibilità degli edifici medesimi. Concese ai presidenti la facoltà di avvalersi di soggetti attuatori nominati ad hoc, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di apposite direttive. Le norme, in esame, estendono poi l'applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'art. 10 del decreto-legge in esame, al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, e - se risulti l'esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici - dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. Si attribuisce, poi, a imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa distrutti o resi inagibili dal sisma.

Sisma in Umbria (articolo 67-sexies). Si finanziano gli interventi per il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria con complessivi 35 milioni di euro.

Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 59-bis). Si introduce una norma allo scopo di arrivare a un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole Ocm). Si prevede anche che il Mipaaf avrà sei mesi per emanare un regolamento che consenta l'integrazione delle etichette con sistemi di sicurezza elettronici realizzati dall'Istituto poligrafico statale. E si prevede, inoltre, che i costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura.

Siti di interesse nazionale, razionalizzazione dei criteri di individuazione (articolo 36-bis).Disposizioni in materia di criteri di individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (Sin). Modificato il comma 2 dell'articolo 252 del Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente) al fine di aggiungere, ai principi e criteri direttivi da seguire per l'individuazione dei Sin, un nuovo criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie. Viene poi aggounto il comma 2-bis all'articolo 252 prevedendo che siano in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. Prevista l'emanazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di un decreto del ministro dell'Ambiente, sentite le regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti dell'articolo 252, comma 2, del Codice. Viene disposto che, su richiesta della regione interessata, con decreto del ministro dell'Ambiente, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei Sin, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale. C'è la clausola di invarianza finanziaria.

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