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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Assicurazioni estere (articolo 68). La norma prevede che qualora l'imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sia applicata direttamente dalle imprese estere operanti nel territorio dello Stato, essa debba essere applicata dall'intermediario assicurativo intervenuto nel contratto in qualità di sostituto d'imposta (per esempio, società fiduciarie italiane che sottoscrivono i contratti per conto dei fiducianti e delle banche che canalizzano i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività).

Assunzioni di profili altamente qualificati, contributo tramite credito di imposta (articolo 24). Istituito un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili "altamente qualificati". Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200mila euro annui per impresa. Nell'ambito delle relative risorse finanziarie, è stabilita una quota di riserva in favore delle assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti di risorse. Il nuovo personale deve costituire un incremento rispetto al numero complessivo dei dipendenti del periodo di imposta precedente. Sono state ampliate le fattispecie di decadenza dal beneficio.

Attività giurisdizione e Scuola Magistratura (articolo 56). La norma interviene sulla Scuola della Magistratura per stabilire che questa possa avere da una a tre sedi: il numero effettivo delle sedi, unitamente alla loro localizzazione, resta rimesso ad un decreto ministeriale. La disposizione consente inoltre ai magistrati che facciano parte del consiglio direttivo della Scuola di scegliere tra la prosecuzione, seppur limitata, delle attività giurisdizionali e la collocazione fuori ruolo organico.

Autoservizi pubblici non di linea (articolo 17). Prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Biocarburanti, disposizioni per la gestione e la contabilizzazione (articolo 34). Viene permesso ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e lignocellulosiche e alghe), e per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014, in correlazione alla prevista revisione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In tema di premialità doppia, di cui usufruiscono determinate
categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti viene chiarita meglio la definizione di "rifiuti e sottoprodotti" che possono essere utilizzati a tal fine. Si prevede un'entrata in vigore dilazionata al 31 ottobre 2012, si rende esclusivo l'elenco dei sottoprodotti utilizzabili a partire dal 1° novembre 2012 (elenco modificabile con un decreto interministeriale) e si fissa un tetto del 20% alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di
miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti. Si attribuiscono poi, a partire dal 1° gennaio 2013, al ministero dello Sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Anche il regime dei controlli è razionalizzato e si prevede il coordinamento tra il Gestore dei servizi energetici Spa con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In capo al ministero dello Sviluppo economico passa la competenza a rilasciare l'autorizzazione a tutti i soggetti che intendono
importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, d'intesa con il ministero dell'Ambiente e sentita l'Agenzia delle Dogane. Il controllo e la tracciabilità delle importazioni consentiranno di ripristinare condizioni di mercato concorrenziale in linea con i principi nazionali, comunitari e internazionali di libero mercato. La procedura autorizzativa sarà svolta dai due dicasteri nell'ambito delle ordinarie risorse di personale e finanziarie, come indicato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6. Si precisa che l'istanza possa essere redatta anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana. La base di calcolo in termini di potere calorifico inferiore - di biocarburanti non presenti nel decreto 110/2008 e che il mercato e l'innovazione tecnologica ha reso disponibile negli ultimi anni - potrà essere variata mediante decreti del ministro dello Sviluppo economico (di concerto con altri quattro ministeri). Entro 90 giorni l'Aeeg definirà le modalità per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.

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