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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Turismo montano, interventi per la sicurezza (articolo 66-bis). Viene istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna con una dotazione per il 2013 di un milione di euro; al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. La competenza all'individuazione dei progetti da finanziare è del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Tesoro e il Viminale, previa intesa con le Regioni, e con apposita sede consultiva parlamentare. I progetti debbono rientrare tra le tipologie previste dalla norma. I finanziamenti possono essere destinati anche al Club alpino italiano per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi. Infine, il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci.

Unioncamere, semplificazione della governance (articolo 47). Viene salvaguardato l'allargamento dell'organo politico-amministrativo dell'Unioncamere ai rappresentanti di Stato e enti locali, reintroducendone la presenza alle riunioni (a cui partecipano quali invitati permanenti e, quindi, è da ritenersi, senza diritto di voto). Non ci sono oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Tax credit digitale, cedibilità (articolo 51). Viene introdotta la possibilità di cessione del credito di imposta, previsto per le imprese di esercizio cinematografico per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (tax credit digitale), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi

Veicoli a bassa emissione, finalità e definizioni (articolo 17-bis). Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Sono indicate le finalità e definizioni: le prime consistono nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Sono
definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli a trazione elettrica, ibrida, Gpl, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km. Si specifica che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Veicoli a bassa emissione, legislazione regionale (articolo 17-ter). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo promuoverà un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Entro lo stesso termine le Regioni emaneranno le disposizioni legislative di competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell'intesa. Fino all'emanazione si applicano le norme statali. La norma coinvolge, con profili in parte propri, le Autonomie speciali.

Veicoli a bassa emissione, reti infrastrutturali (articolo 17-quater). Previsto che le reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli a basse emissioni siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale Iec (International Electrotechnical Commission) e Cenelec (Comité Européèn de Normalisation Electrotechnique). Sono fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE1. Gli organismi nazionali di normalizzazione prendono i provvedimenti di propria competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Veicoli circolanti, sostegno e sviluppo della riqualificazione elettrica (articolo 17-terdecies). Il nuovo articolo prevede l'emanazione di un Dm che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica. In seguito all'emanazione del Dm non sarà più necessario ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo. La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre quello del conducente, d ai veicoli per il
trasporto merci di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

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