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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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La norma ha lo scopo di informatizzare il registro dei pescatori, attualmente tenuto in formato cartaceo. Continuano a essere iscritti coloro che esercitano la pesca professionale. Il nuovo "registro elettronico dei pescatori marittimi" - anch'esso tenuto dalle Capitanerie di porto - si pone in rapporto di successione col vecchio registro. Le sole modalità del passaggio sono dettate con decreto del Mipaaf.

Piano nazionale per le città (articolo 12). Disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il "Piano nazionale per le città", del quale vengono indicate le modalità operative. Norme per consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Fra le novità è stato vietato che ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia venga corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Prevista la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, da parte del ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una relazione sull'attività svolta dalla Cabina di regia, che dovrà essere allegata al Def, il Documento di economia e finanza. Tra i criteri per la scelta delle proposte dei contratti di valorizzazione urbana
dei Comuni da parte della Cabina di regia, rientra, inoltre, oltre al miglioramento della qualità urbana e del tessuto socio ambientale, anche il contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.

Porti, autonomia finanziaria (articolo 14). Viene istituito un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'Iva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali. Il fondo per gli interventi infrastrutturali nei porti sarà alimentato non con una percentuale pari all'1% dell'Iva complessiva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, ma con una percentuale pari all'1% dell'Iva relativa all'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto.

Porti, infrastrutturazione (articolo 15). Viene incluso tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in assenza di avvio delle procedure di gara, al fine della riassegnazione ad altri progetti infrastrutturali nel medesimo settore, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino
in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di pubblicazione del decreto-legge. La finalità della disposizione, in base alla relazione illustrativa, è quella di destinare ulteriori risorse agli interventi infrastrutturali nel settore portuale. Le risorse revocate saranno prioritariamente destinate anche agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici containerizzati.

Project bond, integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto (articolo 1).
Viene disciplinato il regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame) emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond). Introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai questi titoli, consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento. Precisati i limiti di deducibilità degli interessi passivi per i project bond. Si introduce un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di project bond. L'emissione di questi titoli viene consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

Pubblica amministrazione, obbligo di pubblicità mediante Internet (articolo 18). Obbligo di pubblicità mediante la rete internet per pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali e per le aziende speciali e le società in house, sui dati (puntualmente indicati) relativi all'erogazione di vantaggi economici.

Reti d'impresa (articolo 66). La norma intende incentivare il rafforzamento di circuiti virtuosi tra le imprese turistico-alberghiere e tra queste e l'indotto economico-produttivo collegato, attraverso la costituzione di reti di impresa e di filiera. Ciò avverrà mediante l'attribuzione di contributi - finanziati nell‘ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri - per la realizzazione di progetti pilota, con modalità determinate con decreti del ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente. Gli interventi oggetto dei contributi sono finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale e alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'Enit, l'Agenzia nazionale del turismo. Viene poi introdotto il termine del 31 dicembre 2012 per effettuare la delimitazione dei distretti turistici (previsti dal dl 70/2011, articolo 3) da parte delle Regioni.

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