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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, riordino della disciplina (articolo 27). Viene definita la «situazione di crisi industriale complessa», caso in cui la procedura che si attiva è il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, la cui finalità è di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché alla riconversione e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. Previsto il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto, alla cui attuazione concorreranno anche tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti. Veicolo di attuazione dei Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono gli accordi di programma. A supporto all'attuazione del progetto, prevista la costituzione di apposite conferenze di servizi. Prevista l'applicazione del finanziamento agevolato su tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori. Si individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinarne le attività. Determinate le misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale, mediante l'adozione di un decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Tali misure possono
essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione; esse possono essere cofinanziate dalle regioni nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali, ma sempre in regime di invarianza di oneri per la finanza pubblica. Si assegna al ministro dello Sviluppo economico il compito di adottare un decreto di definizione delle modalità di attuazione dei progetti, impartendo direttive all'Agenzia e prescrivendo la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del ministero stesso. Opera una clausola di invarianza finanziaria. Viene individuato nell'articolo 7 della legge 181/1989 la fonte delle risorse destinate al finanziamento degli interventi. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Rifiuti, tracciabilità (articolo 52). Allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilitàdei rifiuti), si sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013 il termine di entrata in operatività del Sistri e gliadempimenti informatico relativi al Sistri da parte dei soggetti dei soggettitenuti ad aderirvi. Si prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistri. Viene poi attribuita la qualifica di sottoprodotto (ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante la definizione di sottoprodotto) al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetalieffettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, e utilizzato ai fini agronomici. Si prevede, relativamente alle disposizioni dettate in materia di depositotemporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi dagli articoli 183, comma 1, lettera bb), e 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari.

Ristrutturazione ed efficientamento energetico, detrazioni (articolo 11). Innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50% e del limite dell'ammontare complessivo da 48mila a 96mila euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013. Per le spese di riqualificazione energetica degli edifici la detrazione del 55% si applica alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013; al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse stanziate per il sostegno all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale. È disposta una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie.

Servizi pubblici locali (articolo 53). Si interviene sulle norme concernenti la disciplina dei servizi pubblici locali attraverso alcune modifiche aventi ad oggetto gli artt. 3 bis e 4 del D.L. 138/2011, allo scopo di chiarirne la portata normativa e l'ambito applicativo alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 1/2012. La Camera ha approvato una modifica volta a prevedere che le compensazioni, previste a fronte degliobblighi di servizio pubblico per lo svolgimento del trasporto pubblico locale e regionale su gomma, tengano conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati.

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