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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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obiettivi prefissati in termini di occupazione aggiuntiva, si ammette una loro graduazione). Si è ulteriormente escluso che si possa procedere alla revoca delle agevolazioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti (con applicazione ai contratti di programma, ma anche alle iniziative agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area).

Agevolazioni, attività ispettive (articolo 25). Il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa. Si opera in regime di invarianza della spesa, mentre l'esercizio delle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico (anche per il pregresso) è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 23, entro il limite di 400mila euro per anno. Nella Relazione annuale sugli incentivi che il Governo è tenuto ogni anno a presentare alle competenti Commissioni parlamentari, poi, ci saranno analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi. Viene imposto un onere di collaborazione a carico dei soggetti beneficiari, volto a consentire il monitoraggio degli interventi con modalità che saranno definite dal ministero dello Sviluppo economico. Prevista la pubblicazione dell'elenco dei progetti beneficiari delle agevolazioni che attingono dal fondo dell'articolo 23, mediante conferimento dell'elenco delle iniziative sul sito istituzionale del ministero dello Sviluppo economico.

Appaltatore, responsabilità solidale dell'appaltatore (articolo 13-ter). Sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge 223/2006, concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. E aggiunge i commi 28-bis e 28-ter. Viene stabilito che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore; che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, l'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno se questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore. Viene quindi subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente
all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto
adempimento di tali obblighi. È stata anche prevista l'applicazione delle
predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini Iva, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.

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