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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Industria 2015, semplificazione dei procedimenti agevolativi (articolo 28). Definizione dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 296/06 ("Industria 2015"): prevista la revoca delle agevolazioni qualora l'impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data della concessione (o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione). La decadenza dalle agevolazioni opera, poi, qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento. Rinviata a successivi decreti del ministero dello Sviluppo economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure attribuendo allo stesso ministero anche la possibilità di emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.

Infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale, sempolificazione delle attività di realizzazione (articolo 38). Disposizioni nel caso in cui l'intesa regionale, necessaria per la realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche di competenza concorrente, non intervenga, in presenza di un procedimento amministrativo già concluso con il parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte, dopo una Valutazione di Impatto Ambientale espressa in senso favorevole. Si rende applicabile anche a ulteriori casi la procedura di intervento statale di sblocco dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche qualora manchino gli atti di competenza delle amministrazioni regionali. Si dispone che il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e alla gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa costituisce titolo per il rilascio della relativa concessione. In relazione alle modalità per la allocazione dei servizi di stoccaggio destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione per i clienti civili, al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, si passa da un sistema proquota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. È stato precisato che con Dm del Mise sarà determinata, oltre alla parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti civili e ai clienti non civili con consumi non superiori a 50mila metri cubi annui, anche la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti. È stato anche precisato che l'offerta, mediante procedure di asta competitiva, dello spazio di stoccaggio in questione va fatta ai soli produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale, e che l'Aeeg adeguerà il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo. Introdotta la possibilità di determinare limiti per
l'acquisizione da parte di un singolo operatore o gruppo societario delle capacità di stoccaggio, per consentire un più concorrenziale accesso, evitando il possibile rafforzamento di posizioni dominanti. Ciò avverrà con
decreti del ministro dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (articolo 17-sexies). Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscano opere di urbanizzazione primaria. Le leggi regionali dovranno stabilire che gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali prevedano uno standard minimo di impianti pubblici di ricarica, anche a corredo delle nuove attività commerciali, terziarie e produttive.

Infrastrutture, finanziamento mediante defiscalizzazione (articolo 2). Modifiche alla normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012. Rimodulato l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che viene reso applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al project financing in determinati settori e con precisi limiti temporali. Viene altresì reso flessibile, in coerenza con le predette modifiche, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che vengono rese applicabili - oltre alle società di progetto - più in generale al soggetto interessato, a seconda delle diverse tipologie di contratto. Si interviene inoltre sulla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito Iva registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

Internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione (articolo 42). Intervento sul Fondo istituito dall'articolo 2 della legge 394/1981 con carattere rotativo: oltre a determinare - in favore delle piccole e medie imprese - una riserva di destinazione di tali risorse pari al 70% annuo, si prevede ora che la disciplina regolatoria di attuazione secondaria sia definita con decreto del ministro dello Sviluppo economico; al fine di non interrompere

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