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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Call center (articolo 24-bis). Norme in materia di call center, con riferimento sia ai profili lavoristici sia alla protezione dei dati personali e della riservatezza. Le norme si applicano esclusivamente ai call center con almeno venti dipendenti. Un'impresa che decida di trasferire un'attività di call center al di fuori del territorio nazionale, deve darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento: al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, indicando i lavoratori interessati; al Garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengano adottate per il rispetto della legislazione nazionale - in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina sul registro delle opposizioni ("registro pubblico
degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali") . Analoga informativa deve essere fornita da parte delle imprese che già operano con call center in Paesi esteri. Esclusa per le aziende che trasferiscano all'estero attività di call
center l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 407/1990 e successive modificazioni (sgravi contributivi in caso
di assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratori che da almeno ventiquattro mesi siano o disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale). L'esclusione viene operata «in attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center». In caso di chiamata a un call center il cui operatore risponda dall'estero, l'operatore medesimo deve indicare preliminarmente all'utente il Paese estero in cui egli sia collocato e l'utente, al fine della garanzia della protezione dei propri dati personali, deve poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. In caso di chiamata da parte di un call center, l'utente deve
essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore sia
eventualmente collocato. È fissata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10mila euro per ogni giornata di violazione. Ammesso per lo svolgimento di attività di vendita diretta di beni e servizi attraverso call center outbound, la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Commissario ad acta sisma (articolo 49). Cessazione - entro la data del 31 dicembre 2013 - del commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 289/2002, avente a oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 219/1981. Entro la stessa

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