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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (articolo 17-novies ). Il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, formulerà indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assumerà i provvedimenti di sua competenza e provvederà annualmente - in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di competenza - a verificare la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti.

Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, piano nazionale infrastrutturale (articolo 17-septies). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà essere approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. I comuni possono
concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano è finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015. Viene soppressa la determinazione del finanziamento del piano per gli anni successivi ad opera della Tabella D della legge annuale di stabilità. Parte del Fondo (5 milioni di euro per l'anno 2013) è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

Ricerca, azioni di sostegno (articolo 17-octies). Prevista un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, per programmi di ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ricerca scientifica e teconologica, contributi (articolo 60). La norma ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento e i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, si qualificano meglio i campi d'applicazione della "ricerca fondamentale", "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" facendo rinvio alla normativa comunitaria e specificando, anche, meglio i soggetti legittimati ad accedere agli interventi. Tra gli strumenti a sostegno di questi interventi, spicca il ricorso a "voucher individuali" che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale.

Ricerca scientifica e tecnologica, procedure di valutazione (articoli 62 e 63). Le nuove norme ridefiniscono le procedure e le modalità di valutazione e di erogazione dei finanziamenti per la ricerca. In primo luogo si prevede che il ministro dell'Istruzione, sulla base del Programma nazionale della ricerca (Pnr) adotti, per ogni triennio di riferimento del Pnr, gli indirizzi sugli obiettivi, sulle priorità di intervento e sulle attività di ricerca (incluse le spese ammissibili, ma su questo aspetto provvederà con decreto non regolamentare). Viene chiarito che per gli interventi di ricerca industriale è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inserititi in un apposito elenco del Miur e individuati "di volta in volta", dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (Cnrg). Sempre per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (cluster) e quelli inseriti in accordi comunitari e internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto. Per tali adempimenti il Miur potrà avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate. Le nuove norme specificano, poi, che per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici. Si possono ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca industriale per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti. Si facilitano, poi, alcune regole per facilitare la gestione dei rapporti istruttori dei programmi di ricerca industriale. A tal fine si
richiede che per ciascun progetto i partecipanti individuino il soggetto capofila. Eventuali variazioni del progetto che non comportano un aumento di spesa sono automaticamente recepite in ambito nazionale. Il Miur, ancora, provvede a iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell'Anagrafe nazionale della ricerca. L'articolo 63, invece, reca talune modifiche e abrogazioni alla normativa vigente, prevedendo, in particolare, la notifica del decreti attuativi della riforma sulla ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione europea e la clausola di invarianza economica delle disposizioni contenute nelle norme in esame. Tra le modifiche alla legislazione vigente, è inclusa la sostituzione dell'art. 20 della Legge 240/2010, in materia di tecniche di valutazione dei progetti di ricerca.

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