Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

Made in Italy, potere sanzionatorio (articolo 42). Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura viene conferito il potere sanzionatorio in caso di fallace indicazione dell'uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali (stampigliatura "Made in Italy") da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana. Norme per assicurare una maggior tutela alla categoria
degli oli d'oliva extra vergini d'origine italiana, che diventano automaticamente conformi alla categoria dichiarata se rivelano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg; in caso di superamento del valore i controlli diventano automatici. Rafforzati i controlli sugli oli di oliva vergini, per i quali diventa obbligatoria, per finalità probatorie nei procedimenti giurisdizionali, la verifica – da parte di un apposito comitato d'assaggio – della corrispondenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto alla categoria degli oli dichiarata. Definite le condizioni alle quali l'uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l'origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera. Incluse, tra le funzioni e i compiti che svolgono le camere di commercio, anche la tutela del made in Italy.
Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni (articolo 26). Viene concessa una moratoria di un anno alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dal ministero dello Sviluppo economico a valere sulle misure di cui all'articolo 14 della legge 46/1982 (Fondo per l'innovazione tecnologica) o a quelle beneficiarie di agevolazioni alla ricerca accordate dal ministero dell'Università con il Far.
Patrimonio attribuito a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (articolo 40). L'articolo intende trasferire le miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario, modificando il Dlgs 85/2010, che le aveva trasferite al patrimonio disponibile delle Province.
Pesca e agricoltura (articolo 59-quater). L'articolo definisce le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall'imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse alle prime. Le attività precedentemente qualificate connesse - di imbarco per la "pesca turismo", e di ospitalità per l'esercizio dell'ittiturismo - dovranno ora essere considerate attività rientranti interamente nella pesca professionale. Conseguentemente, vengono definite le attività connesse all'attività di pesca professionale.
Pescatori marittimi, informatizzazione del registo (articolo 59-ter).
©RIPRODUZIONE RISERVATA